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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16715 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, deducendo la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in materia di accertamento basato sugli studi di settore. L'accertamento riguardava IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno d'imposta 2001 e determinava un maggior reddito di Lire 11.950.000.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite fiscale prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, provvedendo al pagamento degli importi dovuti. L'Agenzia delle entrate ha attestato la regolarità della definizione e la cessazione della materia del contendere. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese dell'intero giudizio sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • Legge n. 331 del 1993, art. 62-sexies

    Norma richiamata quale fondamento della disciplina degli studi di settore e dell'accertamento induttivo basato su gravi incongruenze tra ricavi o compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi mediante rettifica del reddito quando le dichiarazioni risultano incomplete, false o inattendibili, anche sulla base di presunzioni qualificate e degli studi di settore.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011

    Prevede la possibilità di definire determinate liti fiscali pendenti mediante il pagamento degli importi stabiliti dalla legge. La definizione regolare estingue l'obbligazione tributaria oggetto della controversia e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del processo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Consente di dichiarare l'estinzione del processo tributario quando sopravviene la cessazione della materia del contendere.

  • Codice di procedura civile, art. 310, comma 2

    La Corte ha escluso la sopravvivenza degli effetti della sentenza di merito perché la definizione agevolata ha estinto e sostituito il rapporto tributario controverso.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria viene validamente definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e il pagamento viene regolarmente effettuato, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata rende non più attuale il rapporto controverso: il giudice non deve quindi esaminare nel merito le contestazioni sull'accertamento o sugli studi di settore.
  • In presenza di una definizione sopravvenuta, la sentenza impugnata viene cassata senza rinvio, perché non può formarsi un giudicato su una pretesa tributaria ormai estinta o sostituita.
  • È necessario dimostrare documentalmente la regolarità della definizione, normalmente mediante attestazione dell'amministrazione finanziaria e prova dei pagamenti richiesti.
  • Salvo diversa decisione del giudice, le spese processuali possono rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate, senza una condanna della parte soccombente.

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