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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23850/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2006. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, da un lato, costi esposti in due fatture emesse nel 2006 ma relativi a energia e servizi di rete forniti nel 2005; dall'altro, maggiori ricavi per interessi sul credito IVA ceduto dalla società alla controllante. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo che i costi di competenza del 2005 non potessero essere imputati al 2006 solo perché la fattura era pervenuta in quell'anno. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR avesse escluso gli interessi attivi sul credito IVA sul presupposto che non fossero stati concretamente corrisposti, senza considerare che i crediti ceduti erano utilizzabili e in parte utilizzati dalla controllante per compensare debiti IVA mensili del gruppo e che gli interessi erano stati pattuiti tra le parti.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che i costi relativi a prestazioni di servizi devono essere imputati all'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate e che la possibilità di posticiparne la rilevazione opera solo quando esista una vera incertezza giuridica sull'esistenza o sull'ammontare del componente, non quando il costo sia oggettivamente determinabile. Ha inoltre ritenuto decisivo e non esaminato il fatto allegato dall'Ufficio circa la pattuizione degli interessi e l'utilizzo del credito IVA da parte della controllante, evidenziando che gli interessi corrispettivi maturano automaticamente e vanno imputati per competenza anche se non percepiti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    i costi per prestazioni di servizi sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate; la rilevazione può slittare solo se il componente non sia ancora noto o determinabile in modo oggettivo al momento della dichiarazione, non per la mera data della fattura o del pagamento

  • art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    norma previgente richiamata come equivalente dell'attuale art. 109 per i costi relativi a prestazioni di servizi

  • art. 2423-bis c.c.

    nel bilancio occorre tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa al principio di competenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    la preclusione al ricorso per cassazione sul vizio motivazionale della sentenza d'appello confermativa non si applica ai giudizi di appello introdotti prima dell'11 settembre 2012

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    regime transitorio in materia di inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • Nelle imposte sui redditi, i costi per prestazioni di servizi vanno imputati all'esercizio in cui la prestazione è ultimata, non a quello in cui sopravviene la fattura o il pagamento.
  • Il principio di competenza può essere derogato solo quando, al momento della determinazione del reddito, il componente positivo o negativo non sia ancora noto o non sia oggettivamente determinabile; non basta una generica incertezza.
  • L'incertezza rilevante ai fini dello spostamento del componente reddituale deve essere giuridicamente apprezzabile e non meramente fattuale, altrimenti si trasformerebbe impropriamente il criterio di competenza in criterio di cassa.
  • Gli interessi corrispettivi maturano automaticamente e devono essere imputati per competenza nell'esercizio di maturazione, anche se non sono stati effettivamente percepiti.
  • In sede di legittimità, è censurabile l'omesso esame di un fatto decisivo specificamente allegato e discusso quando la sua valutazione avrebbe potuto incidere sull'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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