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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accise sul consumo di energia - esenzione per gli auto-produttori da fonti rinnovabili - utilizzo della definizione di autoproduzione del decreto Bersani - non ammesso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero delle accise sull'energia elettrica prodotta dalla società e ceduta ai propri consorziati negli anni 2003-2010. La società sosteneva di poter beneficiare dell'esenzione prevista per gli autoproduttori, richiamando sia l'art. 52 del d.lgs. n. 504/1995 sia la definizione di autoproduzione contenuta nel d.lgs. n. 79/1999 (decreto Bersani), nonché le precedenti indicazioni favorevoli ricevute dagli uffici doganali. L'Agenzia sosteneva invece che l'energia fosse stata fornita a consumatori finali distinti dalla società e che, pertanto, la società avesse assunto la veste di fornitore-venditore, con conseguente obbligo di versare l'accisa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado e ha stabilito che l'esenzione spetta soltanto al soggetto che produce energia e la consuma direttamente per sé. La cessione dell'energia ai consorziati, anche se appartenenti allo stesso consorzio, esclude l'applicazione dell'esenzione. La definizione di autoproduzione del decreto Bersani non può essere utilizzata per interpretare o estendere l'esenzione prevista dal testo unico delle accise, trattandosi di normativa con finalità diverse. Sono state quindi confermate le accise, con i soli interessi legali e senza sanzioni né interessi moratori, in applicazione della tutela dell'affidamento derivante dalle precedenti indicazioni dell'Amministrazione. Tuttavia, gli avvisi sono stati ritenuti prescritti per le annualità 2003-2007, mentre l'Agenzia può pretendere le accise per il 2008, 2009 e 2010. Le spese di giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 52 del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)

    Sono esenti dall'accisa gli autoproduttori da fonti rinnovabili che consumano direttamente l'energia prodotta.

    L'esenzione è riferita al soggetto, persona fisica o giuridica, che produce energia e la consuma direttamente. Se l'energia viene ceduta ad altri consumatori finali, il produttore assume la veste di fornitore-venditore ed è tenuto al pagamento dell'accisa.

  • Art. 2 del d.lgs. n. 79/1999 (decreto Bersani)

    Definizione di autoproduzione nell'ambito della disciplina del mercato interno dell'energia elettrica.

    La definizione contenuta nel decreto Bersani, avente finalità di regolazione del mercato elettrico, non può essere trasferita automaticamente nell'ambito tributario né estendere l'esenzione prevista dal Testo Unico delle Accise.

  • Art. 10 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Non sono irrogate sanzioni e richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria successivamente modificati.

    Il legittimo affidamento derivante da indicazioni precedenti e poi modificate dall'Amministrazione esclude sanzioni e interessi moratori, ma non elimina l'obbligazione tributaria principale prevista dalla legge.

  • Art. 57, comma 3, del d.lgs. n. 504/1995

    Termine quinquennale di prescrizione per la richiesta delle accise.

    La pretesa deve essere esercitata entro cinque anni. Nel caso esaminato, il verbale della Guardia di Finanza non è stato ritenuto sufficiente a interrompere la prescrizione, poiché l'atto idoneo a manifestare formalmente la pretesa è stato individuato nell'avviso di pagamento.

  • D.M. n. 209/2001

    Disciplina delle procedure e dei modelli relativi all'interpello del contribuente.

    Le comunicazioni informali o interne tra uffici non equivalgono necessariamente a un interpello formalmente presentato e non determinano la nullità degli avvisi di pagamento, pur potendo rilevare ai fini della tutela dell'affidamento e dell'esclusione delle sanzioni.

  • Cassazione n. 23529/2008

    La definizione di autoproduzione prevista dal decreto Bersani non produce effetti interpretativi o ampliativi sull'esenzione prevista dal Testo Unico delle Accise.

Massime di principio

  • Nelle agevolazioni fiscali, la nozione di autoproduzione deve essere ricavata dalla specifica normativa tributaria applicabile e non può essere ampliata richiamando definizioni presenti in altre discipline con finalità diverse.
  • L'esenzione dalle accise per l'energia da fonti rinnovabili richiede, in linea generale, che il produttore consumi direttamente l'energia per sé; la cessione a soggetti giuridicamente distinti, anche se consorziati, può far assumere al produttore la posizione di fornitore-venditore.
  • Le autorizzazioni o indicazioni errate dell'Amministrazione non eliminano il tributo dovuto per legge, ma possono proteggere il contribuente in buona fede dall'applicazione di sanzioni e interessi moratori.
  • Per ottenere una tutela piena dell'affidamento è preferibile disporre di un interpello formalmente presentato e riscontrato secondo le procedure previste, poiché semplici comunicazioni informali tra uffici possono non impedire il recupero dell'imposta.
  • La prescrizione deve essere verificata annualità per annualità, considerando il termine previsto dalla normativa e gli atti che abbiano effettivamente natura interruttiva; un verbale o una comunicazione preliminare potrebbe non essere sufficiente se non manifesta una pretesa tributaria definitiva.

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