Sentenza del 27/04/2018 n. 10236 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato quattro pignoramenti presso terzi relativi al recupero di somme iscritte a ruolo per IVA, sanzioni e interessi dell'anno 2000, per Euro 38.235,88. Ha sostenuto l'omessa o inesistente notificazione della cartella di pagamento, contestando in particolare la validità della consegna effettuata a S.R., qualificatosi come addetto alla ricezione, presso il domicilio del liquidatore e non presso la sede sociale. Ha inoltre dedotto la mancata indicazione del luogo della notifica e del nominativo del liquidatore, nonché l'erroneità della ritenuta necessità della querela di falso per contestare la qualifica del consegnatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tardive e quindi non esaminabili le contestazioni relative alla mancata indicazione del liquidatore e del luogo della notifica, perché sollevate per la prima volta in cassazione. Quanto alla consegna a S.R., la sua qualificazione come addetto alla ricezione ha fatto presumere che fosse incaricato di ricevere atti per conto della società; per superare tale presunzione non era sufficiente dimostrare l'assenza di un rapporto di lavoro, ma occorreva provare che il soggetto non svolgesse alcun incarico per conto o nell'interesse della destinataria nello stesso stabile. La notifica presso il domicilio del liquidatore è stata ritenuta possibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c. Inoltre, la circostanza che il consegnatario fosse poi il difensore tecnico della società ha rafforzato la validità della notificazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 10.200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e in Euro 10.200,00 in favore della società di riscossione, oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità può essere pronunciata solo quando mancano i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
La nullità della notificazione non consegue automaticamente a ogni irregolarità formale, ma richiede che il vizio impedisca il raggiungimento della funzione conoscitiva dell'atto.
Articoli 137 e seguenti c.p.c.
Disciplinano le modalità generali di notificazione degli atti giudiziari e tributari.
Art. 145 c.p.c.
Per le persone giuridiche, la notificazione può essere eseguita presso la sede della società oppure, ricorrendone i presupposti, alla persona fisica che la rappresenta presso residenza, domicilio o dimora abituale. La notifica non deve necessariamente avvenire soltanto presso la sede legale.
Articoli 138, 139 e 141 c.p.c.
Prevedono le modalità di notificazione alla persona fisica rappresentante dell'ente, anche presso il relativo domicilio o residenza.
Art. 149 c.p.c.
Consente, in assenza di un espresso divieto, la notificazione tramite servizio postale anche all'amministratore o rappresentante dell'ente.
Art. 140 c.p.c.
Si applica quando non sia possibile effettuare la consegna nelle forme ordinarie, mediante deposito e adempimenti sostitutivi previsti dalla norma.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le notificazioni degli atti tributari, comprese le ipotesi di irreperibilità e di notificazione fuori dal comune del domicilio fiscale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, articoli 20 e 21
Regolano la proposizione del ricorso tributario e i relativi termini, collegati alla corretta notificazione dell'atto impugnato.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La notifica di un atto a una società può essere valida anche se eseguita presso il domicilio del liquidatore o del legale rappresentante, quando siano rispettati i presupposti previsti dall'art. 145 c.p.c.; non è sempre necessario procedere presso la sede legale.
- La persona che riceve l'atto e si qualifica come addetta alla ricezione è normalmente assistita da una presunzione di incarico per conto del destinatario. Per contestare efficacemente la notifica occorre dimostrare che il ricevente non svolgesse alcuna attività o incarico nell'interesse del destinatario nello stesso stabile, non soltanto che non fosse formalmente dipendente.
- Le contestazioni sulla notifica che richiedono accertamenti di fatto devono essere sollevate e documentate nei gradi di merito. Se vengono proposte per la prima volta in cassazione, rischiano di essere dichiarate nuove e inammissibili.
- Un vizio formale della notificazione non comporta automaticamente l'inesistenza o la nullità dell'atto: occorre verificare se l'irregolarità abbia realmente impedito al destinatario di conoscere l'atto e di esercitare il proprio diritto di difesa.
- La necessità della querela di falso non sostituisce l'onere di fornire prova contraria alla presunzione derivante dalle dichiarazioni rese dal consegnatario; in assenza di tale prova, la notificazione può essere considerata regolare.
- Quando la notificazione della cartella è ritenuta valida, decorrono regolarmente i termini per impugnare l'atto e possono risultare legittimi gli atti successivi di riscossione, compreso il pignoramento presso terzi.
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