Cassazione Civile, Ordinanza n. 15702/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Due fratelli convennero in giudizio la sorella chiedendo lo scioglimento delle comunioni ereditarie derivanti dai decessi dei genitori. Sostenevano, per la successione materna, che il testamento olografo della madre disponesse anche di beni non appartenenti alla testatrice e attribuisse alla sola figlia un cespite che sarebbe stato l'unico bene ereditario, con conseguente lesione dei diritti di legittima e richiesta di nullità o annullamento delle disposizioni testamentarie, riduzione e restituzione dei frutti. In primo grado fu dichiarata la parziale nullità del testamento ma furono rigettate le domande di riduzione; in appello fu accolta la domanda di divisione dell'asse materno proposta dalla sorella e vennero ordinate collazioni per donazioni indirette ricevute dai due fratelli. In cassazione il ricorso, sostanzialmente unico, denunciava violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 737 c.c., sostenendo che la mancata opposizione della madre al decreto pretorile che aveva riconosciuto a uno dei figli l'usucapione di un terreno non poteva costituire donazione indiretta, perché la madre non aveva alcun diritto sul bene, intestato a un terzo, e quindi il relativo valore non poteva essere portato a collazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso da parte di uno dei ricorrenti e ha rigettato il ricorso dell'altro. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la donazione indiretta era stata già espressamente accertata dai giudici di merito come atto di liberalità della madre, consistente nel non opporsi alla pretesa di usucapione del figlio, accertamento che non era stato validamente censurato con il necessario appello incidentale contro la statuizione decisiva sul punto. La Corte ha quindi confermato la regolazione delle spese e ha applicato la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al solo ricorrente rimasto, oltre agli ulteriori effetti economici previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del ricorso è avvenuta in conformità alla proposta di manifesta infondatezza formulata dal consigliere delegato, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio richiamato dalla norma.
art. 111, comma 6, Cost.
È stata invocata come norma violata nel denunciare il vizio di motivazione/violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 737 c.c.
È stata richiamata per contestare la qualificazione come donazione indiretta e l'assoggettamento a collazione del vantaggio patrimoniale ricevuto da un coerede.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende e la disciplina correlata alla responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una statuizione di merito è decisiva per l'esito della lite, la sua contestazione in cassazione presuppone che sia stata specificamente impugnata nei gradi di merito secondo le forme dovute; altrimenti la censura è inammissibile o comunque infondata perché mira a rimettere in discussione un accertamento ormai consolidato.
- La mancata opposizione a un atto o a una pretesa altrui può integrare, in concreto, una liberalità indiretta se i giudici di merito accertano che essa sia stata espressione di consapevole animus donandi e abbia determinato un vantaggio patrimoniale per il beneficiario.
- Ai fini della collazione, il rilievo decisivo non è l'intestazione formale del bene in capo al disponente, ma l'esistenza di un trasferimento o vantaggio patrimoniale riconducibile a una liberalità indiretta, ove tale qualificazione sia stata accertata in fatto nei gradi di merito.
- Se un motivo di ricorso attacca solo una conseguenza giuridica senza confrontarsi con l'accertamento fattuale che la sorregge, il ricorso non può essere accolto perché manca la critica alla ratio decidendi effettiva.
- La decisione conforme alla proposta del consigliere delegato ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e degli oneri economici ulteriori connessi al rigetto del ricorso.
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