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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 46 del 18.09.2025, emessa dall’Ambito Territoriale di Caccia Latina, in persona del Commissario Straordinario dott. ing. Arabella Carnevale, avente ad oggetto “Cartografie zone di caccia al cinghiale in braccata e girata stagione venatoria 2025 / 2026 - Revisione zona LT1 B5a”, unitamente ai relativi allegati, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la relazione a firma del tecnico dott. agr. Fioravante Serrani incaricato dallo stesso ATC LT1, ad oggetto <<Cartografie delle zone vocate per la caccia al cinghiale con il metodo della braccata e della girata così come previsto nel “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio 2025 / 2026” Revisione ZONA LT1B05a del 18/09/2025>>; - del provvedimento prot. n. 926362 del 22.09.2025, emesso dalla Regione Lazio, Direzione regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca - Foreste, Area Decentrata Agricoltura Latina, nella persona del Dirigente dell’Area, dott. Paolo Gramiccia, ad oggetto “Parziale modifica del provvedimento di validazione zone di caccia al cinghiale ATC LT/1 del 04.09.2025 prot. n. 0871820”, unitamente ai relativi allegati, ivi compresa la cartografia della zona B05a “rimodulata e ridotta a firma del tecnico incaricato dall’ATC LT/1 Dr. Agr. Fioravante Serrani”; - del provvedimento prot. n. 124 del 01.10.2025, emesso dall’Ambito Territoriale di Caccia Latina 1 in persona del Commissario Straordinario dott. ing. Arabella Carnevale, ad oggetto “Assegnazioni zone di caccia al cinghiale in braccata Stagione venatoria 2025 / 2026 - Integrazione assegnazione zona denominata LT1 B5a - LT1 B5b”; - degli atti, provvedimenti e verbali assunti nell’ambito della procedura esperita dall’Ambito Territoriale di Caccia Latina per l’assegnazione della zona di caccia al cinghiale in braccata LT1 B5a - LT1 B5b per la Stagione venatoria 2025 - 2026, ivi compresi gli atti, provvedimenti e verbali di ammissione delle squadre alla selezione e di attribuzione dei punteggi, quantunque allo stato non conosciuti dal ricorrente (essendo rimasta inevasa l’istanza di accesso del 24.09.2025) e con espressa riserva di motivi aggiunti; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quantunque non conosciuto dal ricorrente e con riserva di motivi aggiunti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 4.02.2026: per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 166 del 04.12.2025, emesso dall’Ambito Territoriale di Caccia Latina 1 in persona del Commissario Straordinario, dott. ing. Arabella Carnevale, avente d oggetto “Assegnazioni zone di caccia al cinghiale in braccata Stagione venatoria 2025 / 2026 - Integrazione assegnazione zona denominata LT1 B5a - LT1 B5b”, nonché degli atti, provvedimenti e verbali, ivi compreso quello del 27.11.2025, assunti nell’ambito della procedura esperita dall’Ambito Territoriale di Caccia Latina per l’assegnazione della zona di caccia al cinghiale in braccata LT1 B5a - LT1 B5b per la Stagione venatoria 2025 - 2026 e, in ogni caso, di tutti gli atti, provvedimenti e verbali di ammissione delle squadre alla selezione e di attribuzione dei punteggi, ed altro.

Giustizia amministrativa202500958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di revisione, validazione e assegnazione della zona di caccia al cinghiale in braccata LT1 B5a-LT1 B5b per la stagione venatoria 2025-2026, nonché gli atti della procedura di selezione e attribuzione dei punteggi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in proprio e quale capo squadra della squadra di braccata denominata “Il Solengo”, ha impugnato gli atti dell’Ambito Territoriale di Caccia Latina 1 e della Regione Lazio relativi alla revisione e alla validazione della cartografia della zona LT1 B5a, alla successiva assegnazione delle zone LT1 B5a-LT1 B5b e agli atti della procedura di selezione, compresi quelli di ammissione delle squadre e di attribuzione dei punteggi. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro il successivo provvedimento di integrazione dell’assegnazione e contro gli atti della procedura, riservandosi ulteriori censure anche in relazione all’istanza di accesso rimasta inevasa. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il giudice ha esaminato il requisito del periculum in mora, inteso come pregiudizio grave, irreparabile, attuale e concreto derivante dall’esecuzione degli atti durante il giudizio di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora. La stagione venatoria 2025-2026 si era conclusa il 31 gennaio 2026; pertanto, le utilità perseguite con il ricorso principale, consistenti nell’attribuzione della specifica zona di braccata e nell’ottenimento di un punteggio premiale, non erano più conseguibili, né era possibile ottenere in sede cautelare la ripetizione della procedura. Il giudice ha inoltre ritenuto premature e meramente ipotetiche le considerazioni riferite alla stagione 2026-2027, poiché non era stato ancora emanato il relativo disciplinare e non erano conoscibili i futuri criteri di attribuzione dei punteggi, la conferma o modifica della zona, né la partecipazione e la composizione delle squadre alla successiva selezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    pregiudizio grave e irreparabile, attuale e concreto (non passato né futuro o meramente ipotetico)

    La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e concreto, derivante dall’esecuzione dell’atto durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. presuppone un periculum in mora grave, irreparabile, attuale e concreto; non sono sufficienti pregiudizi già esauriti, futuri o meramente ipotetici.
  • Quando l’utilità perseguita con l’impugnazione è temporalmente collegata a una stagione o procedura ormai conclusa, la sospensione cautelare non può essere concessa se tale utilità non è più conseguibile e non è possibile ripetere la procedura nel corso del giudizio cautelare.
  • Le aspettative riferite a una futura procedura selettiva non integrano un periculum attuale quando i relativi criteri, l’oggetto della procedura e la partecipazione degli interessati non siano ancora determinati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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