Sentenza n. 393/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale, ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, verbale di sopralluogo e ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, il verbale di sopralluogo e la stessa ordinanza di demolizione, deducendo eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione di legge e disparità di trattamento. Ha sostenuto di essere comproprietaria al 50% del manufatto e del suolo cui accede, sia perché avrebbe concorso alla realizzazione dell'opera insieme al coniuge in regime di comunione dei beni, sia per successione ereditaria, e ha lamentato di non essere stata coinvolta né destinataria degli atti del procedimento repressivo dell'abuso, notificati soltanto al coniuge e ai figli. Secondo la ricorrente, il mancato coinvolgimento di tutti gli interessati avrebbe impedito il perfezionamento dell'effetto acquisitivo dell'immobile al patrimonio comunale. Il Comune ha eccepito che la ricorrente non era proprietaria né responsabile dell'abuso risultando proprietari, sulla base dei dati catastali, soltanto i figli, destinatari degli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla pretesa comproprietà, ha ritenuto che la proprietà dell'edificio costruito su suolo altrui si acquisti per accessione in capo al proprietario del terreno, salvo la costituzione di un diritto reale di superficie in favore del costruttore. Il comodato gratuito con cui i figli avevano consentito ai genitori di costruire sul terreno non attribuiva un diritto di superficie, poiché produceva soltanto effetti obbligatori ed escludeva l'esercizio dello ius tollendi, lasciando l'opera acquisita al patrimonio dei proprietari del suolo ai sensi dell'art. 934 c.c. La ricorrente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare una proprietà pro quota né ha allegato un diritto di superficie. Ne consegue che, nel procedimento successivo all'ordinanza di demolizione, l'interessato cui notificare l'accertamento dell'inottemperanza e gli atti acquisitivi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, è il proprietario titolare dell'interesse oppositivo all'acquisizione, individuato nei figli. La censura relativa alla mancata notificazione dell'ordinanza di demolizione è stata ritenuta comunque preclusa e tardiva: la ricorrente aveva preso parte al precedente giudizio promosso dal coniuge e dai figli contro la medesima ordinanza, acquisendone piena conoscenza. Inoltre, quale successore del coniuge nei rapporti pendenti, essa non poteva rimettere in discussione il decorso del termine di novanta giorni per l'ottemperanza, decorso il quale si producono gli effetti acquisitivi previsti dalla legge. È stata esclusa anche una lesione della sfera giuridica della ricorrente per la mancata partecipazione al procedimento sanzionatorio, poiché il pagamento era stato ingiunto soltanto ai proprietari del suolo e dell'edificio. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
interessato alla notifica degli atti del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, è solo il proprietario dei beni perché vanta un interesse oppositivo all’effetto acquisitivo
L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione; ai fini della notificazione del procedimento acquisitivo, deve essere coinvolto il proprietario dei beni, quale soggetto titolare dell'interesse oppositivo all'acquisizione.
art. 934 c.c.
il quale diventa comunque proprietario dell’opera per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c.
L'edificio realizzato su suolo altrui si acquista per accessione dal proprietario del terreno, salvo che un diverso diritto reale, quale il diritto di superficie, attribuisca la proprietà della costruzione a un soggetto diverso.
Massime di principio
- La costruzione realizzata su suolo altrui appartiene, per accessione, al proprietario del terreno, salvo che sia stato costituito un diritto reale di superficie in favore del costruttore o di altro soggetto; il mero comodato del terreno non produce tale effetto reale.
- Nel procedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione gratuita dell'immobile abusivo, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, deve essere notificato l'atto al proprietario dei beni, in quanto titolare dell'interesse oppositivo all'acquisizione; non è necessario coinvolgere chi non dimostri di essere proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile.
- La partecipazione a un precedente giudizio avente a oggetto l'ordinanza di demolizione dimostra la piena conoscenza dell'atto e preclude una successiva impugnazione autonoma fondata sulla mancata notificazione personale, oltre a rendere incontestabile il decorso del termine per ottemperare nei confronti del soggetto subentrato nei rapporti del destinatario originario.
- L'effetto acquisitivo conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione si perfeziona decorso il termine di novanta giorni previsto dalla disciplina edilizia, senza che la mancata notificazione degli atti a un soggetto privo della qualità di proprietario possa impedirlo.
- Non sussiste una lesione giuridicamente rilevante per la mancata partecipazione al procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria quando la sanzione sia stata ingiunta esclusivamente ai proprietari del suolo e dell'edificio e il ricorrente non sia destinatario dell'obbligo di pagamento.
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