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Sentenza

Sentenza n. 977/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, 23 settembre 2025, n. 1600, resa tra le parti, non notificata e concernente il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Giustizia amministrativa202509513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto deducendo due motivi di error in iudicando. Con il primo ha censurato la valutazione del TAR sulla mancata conclusione del procedimento entro il termine di legge, sostenendo che il ritardo della Questura nel rilascio del permesso di soggiorno gli avrebbe impedito di chiedere la conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato, con conseguente perdita di chance. Con il secondo ha contestato la motivazione del TAR relativa all'assenza di un'offerta di lavoro, sostenendo che, proprio perché privo del permesso di soggiorno non rilasciato dalla Questura, non avrebbe potuto ottenere un nuovo contratto di lavoro. L'appello era stato notificato il 17 novembre 2025, ma, per errore materiale nel deposito telematico, era stato depositato soltanto il 26 gennaio 2026, unitamente all'istanza di prelievo. Il Collegio ha esaminato d'ufficio la possibile tardività del deposito, previamente avvisando le parti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ritenendo superflua ogni ulteriore istruzione. Ha dichiarato l'appello irricevibile per tardività del deposito, rilevando che tra la notificazione del 17 novembre 2025 e il deposito del 26 gennaio 2026 erano trascorsi più di trenta giorni, in violazione dell'art. 94 c.p.a., che impone il deposito dell'appello entro trenta giorni dall'ultima notificazione a pena di decadenza. La tardività è stata rilevata anche in assenza di un'eccezione delle amministrazioni appellate. Il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'errore scusabile. Non sono stati quindi esaminati i motivi di merito relativi al ritardo nel procedimento, alla perdita di chance e all'assenza di un'offerta di lavoro. Le spese del grado sono state compensate per giustificate ragioni.

Norme richiamate

  • art. 94 c.p.a.

    nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni

    Il termine di trenta giorni per il deposito dell'appello è previsto a pena di decadenza; il suo mancato rispetto determina l'irricevibilità dell'impugnazione, anche se la tardività non è eccepita dalle amministrazioni appellate.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro, la causa è matura e non occorrono ulteriori attività istruttorie.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone l'avviso alle parti sui profili rilevanti ai fini della decisione, nel caso concreto sulla possibile irricevibilità dell'appello per tardività del deposito.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito del giudizio di appello cautelare, senza incidere sulla declaratoria finale di irricevibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d'appello, il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso decorrente dall'ultima notificazione è stabilito a pena di decadenza; il deposito tardivo comporta l'irricevibilità dell'appello.
  • La tardività del deposito dell'appello può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di un'eccezione della parte appellata, purché la questione sia previamente sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • L'errore materiale commesso nel deposito telematico non impedisce la declaratoria di irricevibilità dell'appello tardivamente depositato se non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'errore scusabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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