Sentenza n. 1562/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto al beneficio della Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero a provvedere per gli anni scolastici indicati. Il ricorso è stato instaurato a causa dell’inerzia dell’amministrazione nell’integrale esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha effettuato il pagamento degli importi dovuti, sebbene dopo la notificazione del ricorso; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con applicazione del principio della soccombenza virtuale quanto alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuto pagamento degli importi riconosciuti dal giudicato e della conseguente soddisfazione della pretesa sostanziale. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in euro 400,00 oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione e notificazione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando che l’inerzia ministeriale si inserisce in un contesto seriale di mancata esecuzione di giudicati relativi al beneficio della Carta docente e ad altri istituti lavoristici, con possibile maturazione di interessi, penalità e ulteriori spese a carico dell’Erario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha preso atto dell’intervenuta esecuzione del giudicato e ha definito il giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 1 l. 107/2015
È richiamato quale fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue il giudicato integralmente dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la domanda può essere definita con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale è stata soddisfatta nel corso del giudizio.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La mancata esecuzione di giudicati da parte di un’amministrazione, quando si inserisce in un fenomeno seriale suscettibile di produrre interessi, penalità e ulteriori spese a carico dell’Erario, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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