Cassazione Penale, Sentenza n. 32887/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell'11/04/2025 che aveva riconosciuto il principio del bis in idem e revocato la sentenza del 20/10/2021 ordinando l'esecuzione della sentenza dell'11/10/2023; rigetto, in primo grado, della richiesta di riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso (continuazione). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 669 c.p.p. perché il giudice dell'esecuzione avrebbe revocato la sentenza sbagliata (ha revocato la sentenza con pena inferiore invece di revocare/parzialmente revocare quella con pena complessivamente maggiore); 2) vizio di motivazione nella mancata qualificazione in continuazione fra reati di ricettazione, raccolta illecita di rifiuti e plurime condotte di guida senza patente, sostenendo la stretta interconnessione operativa delle condotte.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha constatato che il giudice dell'esecuzione ha errato nel revocare la sentenza meno afflittiva anziché revocare/parzialmente revocare la sentenza più grave (n. 4665/2023) e ha annullato l'ordinanza limitatamente alla revoca della sentenza del 20/10/2021, rinviando al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio su quel punto. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della continuazione/"unicità del disegno criminoso", è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo la quale gli illeciti commessi in un arco temporale di anni non dimostrano necessariamente un disegno criminoso unitario e che la mera ripetizione di condotte o una scelta di vita delinquenziale non equivale alla continuazione ex art. 81 c.p.
Norme richiamate
art. 669 c.p.p.
In presenza di pluralità di giudicati sullo stesso fatto e la stessa persona il giudice dell'esecuzione deve ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave; se la sentenza più grave comprende anche altri fatti concorrenti, va effettuata una revoca parziale con la detrazione matematica della parte di pena corrispondente al fatto duplicato.
art. 116 D.Lgs. 285/1992
(norma del codice della strada relativa alla guida senza patente)
Norma che identifica il reato di guida senza patente, usata nel confronto tra le diverse sentenze per determinare quale giudicato si riferisse al medesimo fatto.
art. 81, secondo comma, c.p.
Disciplina il reato continuato: richiede un progetto criminoso unitario e anticipato almeno nelle linee essenziali al momento della prima fattispecie; non è sufficiente la mera reiterazione o una scelta di vita delittuosa.
Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016
Giurisprudenza che chiarisce il principio della revoca del giudicato più grave e la necessità di una revoca parziale con detrazione matematica quando la sentenza più grave riguarda anche altri fatti.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Gargiulo, Rv. 270074 – 01
Indica gli indicatori necessari per riconoscere la continuazione (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e che tali accertamenti sono richiesti anche in sede di esecuzione.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
Afferma che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie o un 'programma generico' non costituiscono di per sé la unità di disegno criminoso richiesta per la continuazione.
Massime di principio
- Se esistono più giudicati riguardanti la stessa persona e lo stesso fatto, il giudice dell'esecuzione deve eseguire il giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave; se la sentenza più grave comprende anche altri fatti, occorre una revoca parziale con detrazione matematica della pena.
- Per accertare la continuazione (unicità del disegno criminoso) sono necessari indici concreti e molteplici: omogeneità delle condotte e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e prova che, al momento della prima condotta, i successivi reati fossero già programmati nelle loro linee essenziali.
- La mera ripetizione di delitti dello stesso genere, o una scelta di vita deviante o l'abitudine a commettere reati, non sono sufficienti a configurare la continuazione e non giustificano automaticamente un trattamento sanzionatorio di favore.
- In caso di errore del giudice dell'esecuzione nella scelta del giudicato da revocare (p. es. revoca della sentenza meno afflittiva anziché di quella più grave), il rimedio è l'annullamento parziale del provvedimento impugnato e il rinvio per un nuovo esame.
- In sede di valutazione delle pene cumulate occorre scomporre le pronunce per verificare quali parti della pena si riferiscono ai medesimi fatti e procedere, se del caso, alla detrazione matematica della parte di pena duplicata.
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