Cassazione Civile, Ordinanza n. 30937/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Le proprietarie di un'unità immobiliare avevano presentato una variazione catastale con procedura DOCFA chiedendo l'attribuzione della categoria A/2, classe 2, con rendita pari a euro 1.732,71. L'Amministrazione finanziaria aveva invece rettificato il classamento attribuendo la categoria A/1, abitazione signorile. I contribuenti avevano impugnato l'avviso di accertamento; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente motivato la rettifica rispetto agli elementi indicati nella DOCFA e che, sulla base della documentazione prodotta, fosse corretto il classamento A/2, classe 2. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla procedura DOCFA e sul classamento, assumendo che la procedura non fosse utilizzabile per aggiornare la categoria sulla base della sola diversa distribuzione degli spazi interni, perché limitata a effettive variazioni dello stato dell'immobile; 2) violazione delle norme sulla motivazione amministrativa, sostenendo che la rettifica fosse motivata dalla diversa valutazione degli stessi elementi indicati dai contribuenti; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su affermazioni generiche senza confrontarsi con gli indizi valorizzati dall'Ufficio (caratteristiche dell'immobile, ampiezza, consistenza, due ingressi, tre servizi, esposizione su tre lati, confronto con altri immobili del medesimo condominio).
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo di ricorso, ritenendolo infondato perché la motivazione della sentenza di merito era intelligibile e superava il minimo costituzionale richiesto; ha dichiarato inammissibili i primi due motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione nuova, senza che l'Agenzia avesse dimostrato di averla dedotta nei giudizi di merito. Il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi e il motivo non colpiva una di esse con censura ammissibile e fondata. Conseguentemente il ricorso dell'Agenzia è stato integralmente respinto/inammissibile nei motivi, con condanna alle spese in favore delle controricorrenti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'Amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; qui è richiamato per i motivi sul classamento e sulla motivazione amministrativa.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro per denunciare la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
artt. 17 e 20 del r.d.l. n. 652/1939
sono evocati dall'Agenzia come norme sulla disciplina catastale e sul classamento tramite DOCFA.
art. 1 del D.M. n. 701/1994
richiamato dall'Agenzia a sostegno dei limiti della procedura DOCFA.
art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986
richiamato nel ricorso come disposizione invocata dall'Amministrazione, senza specifica elaborazione ulteriore nella decisione.
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato come parametro della motivazione del provvedimento amministrativo di classamento/rettifica.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.
art. 2 della L. n. 16/1993 conv. con modif. in L. n. 75/1994
richiamato nel ricorso in combinato con le norme sulla motivazione dell'atto amministrativo catastale.
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma complementare sul contenuto della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione all'Amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o temi di indagine non coltivati nei gradi di merito; chi deduce di averli già prospettati ha l'onere di indicare specificamente dove e come ciò sia avvenuto, consentendo il controllo ex actis.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte in modo ammissibile e fondato; l'infondatezza o inammissibilità anche di una sola censura rende inutile l'esame delle altre che non potrebbero comunque condurre alla cassazione.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva del tutto di argomentazione o presenti un apparato logico oggettivamente incomprensibile; non è configurabile quando il ragionamento del giudice di merito sia intellegibile, conciso e idoneo a far comprendere le ragioni della decisione.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione o deduzione di parte, essendo sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, potendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti non esaminati.
- La valutazione della similarità tra immobili ai fini del classamento catastale integra un apprezzamento di fatto sottratto, di regola, al sindacato di legittimità se la motivazione della decisione di merito è adeguata.
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