Ordinanza n. 594/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 4856/2024 prot. 100984 del 13 giugno 2024, avente ad oggetto “Procedimento ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo V Parte IV. Risultati delle indagini ai sensi degli artt. 244-245relativi ai superamenti riscontrati presso il Sito di Interesse Nazionale di Sesto San Giovanni, comparto "Ex Vulcano". Comune di Sesto San Giovanni (MI)” trasmesso, a mezzo pec, con nota prot. 101053 del 13 giugno 2024 (doc. 1), nella parte in cui individua Falck S.p.A. come responsabile della contaminazione; - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi al provvedimento qui gravato, ancorché non noti; nonché per il risarcimento dei danni che derivano in capo alla ricorrente dagli effetti dei provvedimenti impugnati, da quantificare in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Città Metropolitana di Milano che, nell'ambito del procedimento ex d.lgs. 152/2006 relativo a superamenti presso il SIN di Sesto San Giovanni, comparto Ex Vulcano, individua l'impresa ricorrente come responsabile della contaminazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Città Metropolitana di Milano ha individuato l'impresa quale responsabile della contaminazione accertata presso il sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni derivanti dagli effetti dell'atto. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede istruttoria, il Collegio ha richiesto alla ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione nel merito, di aggiornare la situazione fattuale e provvedimentale, di segnalare eventuali esigenze istruttorie e l'esistenza di ricorsi connessi. Ha inoltre richiesto all'amministrazione resistente chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell'interesse al ricorso e fornire gli aggiornamenti richiesti; l'amministrazione deve depositare chiarimenti documentati, gli atti impugnati e la documentazione di corredo. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 152/2006
Richiamato nell'oggetto del decreto impugnato quale disposizione relativa agli accertamenti sui superamenti e all'individuazione del responsabile della contaminazione.
art. 245 d.lgs. 152/2006
Richiamato nell'oggetto del decreto impugnato nell'ambito del procedimento relativo ai superamenti riscontrati presso il sito contaminato.
Titolo V, Parte IV, d.lgs. 152/2006
Disciplina richiamata quale base normativa del procedimento amministrativo relativo alla contaminazione del sito.
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare il comportamento processuale delle parti ai fini della decisione; nel caso concreto è richiamato insieme all'art. 84, comma 4, per la possibile improcedibilità in caso di inerzia sulla permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di chiarimenti e documentazione necessari alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere valutata come disinteresse inequivoco e determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza istruttoria.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di decidere sull'improcedibilità derivante dalla mancata dichiarazione di interesse, il giudice può disporre un incombente istruttorio assegnando un termine perentorio processuale e avvertendo espressamente la parte delle conseguenze dell'inerzia.
- Nell'ambito dell'istruttoria processuale, il giudice amministrativo può richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati e il deposito degli atti impugnati e della documentazione di corredo, aggiornati allo stato della controversia.
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