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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11692/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale dell’importo di euro 456,69 relativa a violazioni del codice della strada. Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo la cartella immune da vizi propri, regolarmente notificato il verbale di accertamento dell’infrazione e non proposta querela di falso per contestare i fatti attestati nel verbale. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla nullità o inesistenza della sentenza del giudice di pace; 2) erronea o omessa motivazione sulla notificazione del verbale di accertamento; 3) omessa pronuncia sulla nullità o annullabilità della cartella per vizi propri e per mancata allegazione del verbale; 4) erronea affermazione del difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione; 5) errori di diritto nell’interpretazione della censura ai fatti storici del verbale e omesso esame delle doglianze di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta carenza di motivazione del giudice di pace, quand’anche sussistente, non integrava vizio remissorio ex art. 354 c.p.c. e la sentenza di appello si sostituiva integralmente a quella di primo grado. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato perché non si confrontava con la ratio decidendi del tribunale, che aveva accertato la rituale e completa notificazione del verbale con il rito degli irreperibili; inoltre le questioni sulla qualità di operatore postale privato dell’incaricato erano inammissibili per difetto di specifica allegazione circa la loro proposizione sin dall’atto introduttivo. Il terzo motivo è stato respinto perché, accertata la regolare notifica del verbale, l’atto doveva ritenersi conosciuto dal destinatario e non era configurabile un onere di allegazione del verbale alla cartella. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il tribunale non aveva affermato il difetto di legittimazione passiva dell’agenzia della riscossione, ma anzi l’aveva implicitamente riconosciuta condannandola alle spese. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a contestare un apprezzamento di fatto sulla commissione dell’infrazione, coperto dall’inoppugnabilità del verbale e dalla fede privilegiata del pubblico ufficiale, contestabile solo con querela di falso, non proposta. È stata altresì applicata la previsione sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.c.

    La dedotta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, quand’anche sussistente, non comporta un vizio remissorio in appello; la sentenza di secondo grado si sostituisce integralmente a quella di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nel contesto dell’onere di allegazione/prova, ma senza enunciazione espressa di una specifica regola diversa da quella processuale applicata dal tribunale.

  • querela di falso

    È il mezzo necessario per contestare l’attendibilità dei fatti attestati dal pubblico ufficiale nel verbale di accertamento.

Massime di principio

  • La dedotta nullità o mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non è di per sé un vizio idoneo a travolgere la decisione quando il giudice di appello abbia esaminato e deciso nel merito le questioni devolute, sostituendosi integralmente alla pronuncia precedente.
  • In tema di opposizione a cartella per sanzioni amministrative, la contestazione della regolarità della notificazione del verbale deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
  • Una volta accertata la rituale notificazione del verbale presupposto, il destinatario non può pretendere la nullità della cartella per mancata allegazione del verbale stesso, poiché l’atto deve considerarsi conosciuto.
  • Le contestazioni che investono l’efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento in ordine ai fatti attestati dal pubblico ufficiale non possono essere svolte con mere censure di merito, ma richiedono la querela di falso.
  • Le questioni nuove in cassazione sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente di averle già proposte nell’atto introduttivo del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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