Cassazione Civile, Ordinanza n. 32731/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a un immobile sito in Catania. La congregazione aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la duplicazione della pretesa, il difetto di motivazione, la mancata applicazione dell'esenzione e la violazione del contraddittorio. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo che fosse stato emesso un secondo avviso per la stessa annualità in prossimità della decadenza e, soprattutto, che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 si applicasse in base alla sola qualificazione soggettiva dell'ente, richiamando l'art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del principio di unicità dell'atto impositivo, sostenendo che tale regola non varrebbe per ICI/IMU; (2) errata applicazione dell'art. 7 d.lgs. n. 504/1992 per avere la CTR applicato una norma abrogata e per non avere considerato che, per immobili a destinazione mista, l'esenzione richiede la prova dello svolgimento di attività non commerciali e il rispetto della disciplina introdotta dall'art. 91-bis d.l. n. 1/2012 e dal d.m. n. 200/2012; (3) violazione degli artt. 2907 c.c. e 115-116 c.p.c., poiché la CTR avrebbe ritenuto estesa al requisito oggettivo la mancata contestazione del requisito soggettivo dell'ente religioso. La resistente ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione processuale del Comune per la sottoscrizione della procura da parte del vicesindaco anziché del dirigente competente.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della resistente sul difetto di legittimazione processuale del Comune, affermando che il sindaco rappresenta l'ente ed è sostituito dal vicesindaco in caso di impedimento temporaneo e che, comunque, un eventuale vizio di rappresentanza è sanabile nel processo tributario ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso perché non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva fondato la decisione sulla pretesa unicità dell'avviso di accertamento. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: la CTR aveva applicato impropriamente il comma 2-bis dell'art. 7 d.l. n. 203/2005, non utilizzabile per il periodo d'imposta 2011 e comunque in contrasto con il divieto unionale di aiuti di Stato; inoltre, l'esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede cumulativamente il requisito soggettivo e quello oggettivo della diretta destinazione dell'immobile ad attività non economiche. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione ICI per gli enti indicati dal TUIR presuppone la destinazione diretta dell'immobile alle attività previste dalla norma e, secondo l'orientamento consolidato richiamato, richiede anche il requisito soggettivo dell'ente non commerciale.
art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005
La norma, che estendeva l'esenzione a prescindere dalla natura commerciale delle attività, non può applicarsi al periodo d'imposta 2011 ed è comunque incompatibile con il divieto comunitario di aiuti di Stato.
art. 91-bis, d.l. n. 1/2012
La disciplina successiva non è applicabile al periodo d'imposta in esame; la Corte la richiama per evidenziare che la CTR non poteva farne applicazione retroattiva e che, per gli immobili a destinazione mista, l'esenzione richiede condizioni specifiche e prova del loro ricorrere.
d.m. n. 200/2012
È richiamato come fonte dei requisiti per dimostrare lo svolgimento di attività con modalità non commerciali ai fini dell'esenzione su immobili a destinazione mista.
artt. 50 e 53 d.lgs. n. 267/2000
Il sindaco rappresenta il Comune ed è sostituito dal vicesindaco in caso di impedimento temporaneo; pertanto a tali organi spetta la legittimazione processuale dell'ente.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Il difetto di rappresentanza o il vizio della procura nel processo tributario sono sanabili mediante regolarizzazione assegnata dal giudice, con effetti retroattivi.
art. 2907 c.c.
È evocato dal ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma, limitandosi ad accogliere la censura per l'erronea estensione del mancato contestazione del requisito soggettivo al requisito oggettivo.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Sono richiamati nel terzo motivo; la Corte accoglie la censura nella parte in cui la CTR avrebbe tratto conseguenze probatorie non corrette dalla mancata contestazione di un solo elemento della fattispecie esentativa.
Massime di principio
- In materia di esenzione ICI per gli enti non commerciali, il beneficio richiede cumulativamente il requisito soggettivo dell'ente e il requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile ad attività non economiche; non basta la sola natura soggettiva dell'ente.
- La disciplina introdotta successivamente in tema di immobili degli enti non commerciali non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori, e le norme interne che estendano l'esenzione a prescindere dalla natura commerciale dell'attività devono essere lette in conformità al divieto unionale di aiuti di Stato.
- Nel processo tributario, un vizio di rappresentanza o della procura del soggetto che agisce per l'ente non comporta necessariamente l'inammissibilità dell'atto, essendo sanabile mediante regolarizzazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La mancata contestazione di un elemento della fattispecie non consente, di per sé, di estendere automaticamente tale acquiescenza probatoria a requisiti diversi e autonomi richiesti dalla norma agevolativa.
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