Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13619/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito opposto dal Comune a un'istanza di rimborso dell'ICI versata per l'anno 2007 su un fabbricato che la contribuente assumeva avere natura rurale ed essere quindi esente. Il bene era stato iscritto al catasto in categoria D/1 fino al 2009; dopo le pronunce delle Sezioni Unite del 2009, la contribuente aveva ottenuto nel dicembre 2009 l'attribuzione della categoria D/10. Nel 2011 aveva poi presentato una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso continuativo dei requisiti di ruralità sin dal 2007, senza nuova richiesta di variazione catastale perché il classamento rurale era già stato acquisito nel 2009. Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva riconosciuto il diritto al rimborso, deducendo violazione di varie norme sull'ICI e sulla ruralità dei fabbricati, assumendo che la retroattività dell'esenzione non potesse discendere dalla sola autocertificazione o dalla pregressa annotazione catastale, e contestando l'estensione del beneficio all'annualità 2007.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ricostruito la disciplina della ruralità dei fabbricati ai fini ICI, richiamando la centralità del classamento catastale e la successiva normativa che ha consentito la variazione/annotazione con efficacia retroattiva quinquennale. Nel caso concreto ha valorizzato il fatto che l'immobile era già stato classificato in D/10 nel 2009 e che la domanda/dichiarazione del 2011 poteva comunque produrre effetti anche per il 2007, anno compreso nel quinquennio retroattivo. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di appello che aveva riconosciuto il rimborso ICI per l'anno 2007, condannando il Comune alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5-ter, D.L. 102/2013

    "le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"

    Norma di interpretazione autentica che attribuisce efficacia retroattiva quinquennale alle domande di variazione catastale e alle annotazioni relative alla ruralità.

  • art. 7, comma 2-bis, D.L. 70/2011

    Consente al contribuente di chiedere la variazione catastale sulla base di autocertificazione dei requisiti di ruralità.

  • art. 9 D.L. 557/1993

    Individua i requisiti sostanziali per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

  • art. 1 e art. 2, D.Lgs. 504/1992

    Richiamati come norme dell'ICI rilevanti per l'assoggettamento o l'esenzione del fabbricato.

  • art. 23, comma 1-bis, D.L. 207/2008

    Interpretato, in combinazione con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, come norma che collega l'esenzione ICI alla classificazione catastale del fabbricato rurale.

  • art. 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011

    Stabilisce che le domande di variazione catastale producono gli effetti sul riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario per gli immobili abitativi.

  • art. 1 D.M. 26 luglio 2012

    Prevede il classamento ordinario dei fabbricati rurali e l'annotazione specifica ai fini del riconoscimento della ruralità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • In materia di ICI sui fabbricati rurali, la classificazione catastale è elemento decisivo per l'assoggettamento all'imposta o per l'esenzione, sicché il contribuente che invochi la ruralità di un immobile iscritto in categoria diversa deve attivarsi secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento per ottenerne il riconoscimento catastale.
  • Le domande di variazione catastale presentate per il riconoscimento della ruralità producono effetti retroattivi limitati al quinquennio antecedente la domanda, in forza della norma di interpretazione autentica che disciplina tale meccanismo.
  • Se il fabbricato era già stato classificato in categoria rurale prima della domanda di rimborso, non può essere imposto al contribuente un adempimento impossibile o ultroneo; l'esenzione deve essere riconosciuta anche per annualità comprese nel periodo di retroattività previsto dalla legge.
  • Il giudice di merito che accerti l'avvenuta attribuzione della categoria catastale rurale e la ricorrenza dei requisiti di legge può legittimamente riconoscere il rimborso ICI per gli anni coperti dall'efficacia retroattiva della variazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.