Sentenza n. 533/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta Comunale, n. 139 del 18 marzo 2025, avente a oggetto «Proposta di collaborazione presentata dal gruppo spontaneo di cittadine e cittadini per la cura e la rigenerazione del piano terra e dell'area esterna di pertinenza dell'immobile sito in Corso Regina 47 d. Approvazione patto di collaborazione ai sensi del regolamento n. 391», unitamente ai relativi allegati, e del Patto di collaborazione, recante «Cura e gestione condivisa dei locali al piano terreno dell'immobile sito in corso Regina Margherita 47 e 47D e dell'area esterna di pertinenza dell'immobile», eventualmente sottoscritto dalle parti nelle more della presentazione dell'odierna impugnativa; - del Regolamento della Città di Torino n. 391, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 2 dicembre 2019 (mecc. 2019 01609/070), avente a oggetto «Regolamento per il governo dei beni comuni urbani nella città di Torino»; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi comprese, in particolare e per quanto possa occorrere: a) la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 33 del 30 gennaio 2024, avente a oggetto «Proposta di collaborazione presentata dal gruppo spontaneo di cittadine e cittadini per la cura e la rigenerazione dell'immobile sito in Corso Regina 47. Avvio della fase di co-progettazione ai sensi del regolamento n. 391» e relativi allegati, b) la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 121 del 12 marzo 2024, avente a oggetto «Proposta di collaborazione presentata dal gruppo spontaneo di cittadine e cittadini per la cura e la rigenerazione dell'immobile sito in corso regina 47. Approvazione patto di collaborazione relativo all'area esterna di pertinenza dell'immobile ai sensi del regolamento n. 391» e l'allegato patto siglato il 15 marzo 2024; c) l'ordinanza dirigenziale n. 1526 del 17 marzo 2025, unitamente ai relativi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che approva un patto di collaborazione per la cura e gestione condivisa di un immobile comunale qualificato come bene comune urbano, unitamente al regolamento comunale sui beni comuni e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui il Comune di Torino aveva approvato un patto di collaborazione relativo alla cura e gestione condivisa di locali e area esterna di un immobile comunale sito in Corso Regina 47, contestando altresì il regolamento comunale sui beni comuni urbani, gli atti di avvio della co-progettazione, un precedente patto di collaborazione e un'ordinanza dirigenziale. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il Comune ha comunicato il recesso dal patto di collaborazione e, con successiva deliberazione della Giunta comunale, ha dato atto della cessazione della qualificazione dell'immobile come bene comune ai sensi del regolamento comunale. I ricorrenti hanno sostenuto che permanesse un interesse al ricorso, anche al fine di dissuadere l'amministrazione dall'adottare in futuro iniziative analoghe.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha premesso che legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni dell'azione e devono sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione, poiché il processo amministrativo non può trasformarsi in una giurisdizione oggettiva sull'astratta legalità dell'azione amministrativa. L'interesse deve essere concreto, attuale e collegato a una posizione giuridica qualificata e differenziata. Nel caso concreto, il recesso dal patto e la successiva cessazione della qualificazione dell'immobile come bene comune hanno privato di ogni effetto la deliberazione impugnata, sicché i ricorrenti non avrebbero potuto conseguire alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento del ricorso. È stata ritenuta meramente eventuale e non attuale l'utilità prospettata come dissuasione dell'amministrazione dall'adottare future iniziative analoghe. Il fatto che la deliberazione successiva non avesse formalmente revocato o annullato la deliberazione impugnata è stato ritenuto irrilevante, poiché la cessazione della qualificazione come bene comune ne aveva comunque eliminato ogni effetto. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Il giudizio è dichiarato improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta dall'accoglimento della domanda.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale disposizione processuale applicabile; il testo non ne esplicita l'interpretazione.
Massime di principio
- L'interesse al ricorso deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione; il giudice amministrativo deve verificarne d'ufficio la persistente attualità.
- L'azione di annullamento è proponibile soltanto da chi sia titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, correlata al bene della vita inciso dall'esercizio del potere, non essendo sufficiente l'astratto interesse alla legalità amministrativa.
- Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, a seguito di fatti o atti sopravvenuti, l'annullamento dell'atto impugnato non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La cessazione degli effetti sostanziali dell'atto impugnato può determinare il sopravvenuto difetto di interesse anche se l'amministrazione non ha formalmente revocato o annullato l'atto stesso.
- L'interesse a prevenire future e solo eventuali iniziative amministrative analoghe non integra un interesse concreto e attuale al ricorso.
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