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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18017/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato le misure cautelari (obbligo di dimora e presentazione quotidiana) applicate dal GIP a Ranieri per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Il ricorso in Cassazione lamentava violazione di legge e vizio di motivazione perché, secondo il Procuratore, la fattispecie concretamente contestata andava qualificata come "incendio" ai sensi dell'art. 424, secondo comma, cod. pen., sicché l'annullamento del provvedimento cautelare sarebbe stato infondato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato il principio interpretativo secondo cui la differenza tra la fattispecie base e quella aggravata dell'art. 424 cod. pen. risiede nell'effettiva verificazione di un "incendio" (fuoco che divampi con vaste proporzioni, diffusività e capacità distruttiva tale da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone). Nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva ritenuto, sulla base degli elementi investigativi, che l'appiccamento avvenuto (versamento di liquido sul cofano e rapido allontanamento) non avesse assunto i caratteri dell'incendio ma fosse riconducibile alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 424; il Procuratore non ha efficacemente contestato il percorso argomentativo del riesame, limitandosi a richiamare la terminologia usata nella contestazione provvisoria. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Primo comma: reclusione da sei mesi a due anni per chi, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui quando dal fatto sorga il pericolo di un incendio; secondo comma: maggior pena se all'azione segue un incendio

    La distinzione cruciale è tra un "fuoco" limitato (fattispecie base) e un "incendio" vero e proprio (fattispecie aggravata). "Incendio" richiede divampare del fuoco in vaste proporzioni con diffusività e pericolosità per indeterminate persone

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (menzionato come aggravante)

    Riferimento all'aggravante legata alla normativa sulle associazioni di tipo mafioso; la sentenza osserva che anche tenendo conto dell'aumento edittale per tale aggravante i limiti non consentivano l'applicazione delle misure cautelari nel caso concreto

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Disposizione procedurale che ha consentito la trattazione con scambio di deduzioni scritte (il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte), richiamata nella fase di trattazione della causa

Massime di principio

  • Per qualificare un fatto come "incendio" non basta l'uso della parola nell'atto di accusa: è necessario valutare le caratteristiche materiali del fuoco (estensione, diffusività, difficoltà di spegnimento e pericolosità per l'incolumità pubblica).
  • La mera etichettatura dell'atto come "incendio" è insufficiente in sede cautelare o di riesame se gli elementi probatori indicano un fuoco limitato che non ha assunto i caratteri giuridici dell'incendio.
  • Se la condotta rientra nella fattispecie meno grave, i limiti edittali possono escludere l'applicabilità di talune misure cautelari; l'aggravante menzionata non automatizza l'estensione dei limiti se i fatti materiali non lo giustificano.
  • In sede di impugnazione è necessario confrontarsi nel merito con la motivazione del giudice di merito: censure generiche sulla qualificazione formale dell'imputazione sono spesso inammissibili quando non confutano il percorso argomentativo e le emergenze probatorie.
  • In fase cautelare e di riesame il giudizio deve basarsi su un'analisi fattuale e probatoria concreta e non su valutazioni puramente formali o su diciture utilizzate nella contestazione provvisoria.

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