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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06624/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per lesioni personali aggravate resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa violazione di legge penale in ordine alla sussistenza della recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse in realtà di merito, perché non censurava specificamente la motivazione d'appello ma si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i precedenti dell'imputato e la sua collocazione criminale nel settore degli stupefacenti quale indice di accresciuta pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione ricavabile.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, si risolva in una mera riproposizione delle censure già svolte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione della recidiva è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità: non può essere rivalutata la congruità logica della motivazione di merito quando il giudice abbia indicato elementi dimostrativi di maggiore pericolosità dell'imputato.
  • La collocazione dell'autore nel contesto di una specifica attività criminale, unitamente ai precedenti, può essere valorizzata dal giudice di merito come indice della maggiore pericolosità rilevante ai fini della recidiva, se sorretta da motivazione congrua e logica.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoLesioniImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiRecidiva

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