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Sentenza

Sentenza n. 1225/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza) n. 279/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia n. 279/2023, relativa al diniego di permesso di costruire in sanatoria e all’ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria e l’ingiunzione di demolizione. Hanno dedotto, in primo luogo, la nullità del diniego per difetto di sottoscrizione, sostenendo che la dicitura “atto firmato digitalmente” apposta sulla copia notificata via PEC non integrasse una valida sottoscrizione e richiamando orientamenti della Corte di cassazione relativi agli avvisi di accertamento tributario. In secondo luogo, hanno censurato l’ordine di demolizione per violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che esso non descrivesse concretamente le opere da demolire e non individuasse l’area destinata all’acquisizione al patrimonio comunale. In primo grado erano state inoltre dedotte l’estraneità di due ricorrenti all’attività edilizia e l’impossibilità per gli stessi di eseguire la demolizione, ma tali statuizioni non sono state specificamente impugnate in appello e sono divenute coperte da giudicato. È stata altresì proposta un’istanza di rinvio dell’udienza per ragioni di salute del difensore.

La decisione

L’appello è stato respinto. Quanto al difetto di sottoscrizione, il Consiglio di Stato ha rilevato che gli appellanti non contestavano l’esistenza della firma digitale sull’atto originale e che la mancata sottoscrizione della copia notificata costituiva, al più, una mera irregolarità, non impedendo l’attribuzione dell’atto al Comune e al funzionario emanante. La disciplina della nullità prevista per gli avvisi di accertamento tributario non è stata ritenuta applicabile analogicamente al provvedimento amministrativo, poiché le ipotesi di nullità testuale sono tassative. Inoltre, il Comune ha prodotto in appello l’originale digitale del diniego, dal quale risultavano le firme digitali del responsabile del procedimento e del dirigente, produzione ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. Quanto all’ordine di demolizione, il Collegio ha rilevato che l’ordinanza descriveva analiticamente le opere abusive. Ha comunque precisato che l’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione, essendo tale indicazione necessaria per la distinta e successiva misura dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, non per la demolizione. L’istanza di rinvio è stata respinta perché le circostanze di salute del difensore non costituivano impedimento assoluto alla partecipazione a un’udienza da remoto di breve durata e non integravano una causa eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità del provvedimento amministrativo non può essere desunta per analogia da discipline speciali, essendo tassative le ipotesi di nullità testuale; il difetto di sottoscrizione rileva come causa di nullità solo quando impedisce di individuare l’amministrazione emanante.

  • art. 41, comma 3, d.P.R. 600/1973

    L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.

    La disposizione prevede una nullità testuale propria dell’avviso di accertamento tributario e non è analogicamente applicabile al provvedimento amministrativo di diniego di sanatoria.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione deve individuare le opere abusive; l’indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale è invece necessaria ai fini dell’eventuale distinta acquisizione, non della validità dell’ordine demolitorio.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’amministrazione può e deve produrre in giudizio il provvedimento impugnato e gli atti e documenti sui quali esso si fonda o che risultino utili alla decisione, inclusa la copia dell’originale recante la firma digitale.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell’udienza per impedimento del difensore presuppone una causa eccezionale e un impedimento assoluto alla partecipazione; tale requisito non ricorre quando l’udienza si svolge da remoto e ha durata limitata.

Massime di principio

  • Nel provvedimento amministrativo, la mancanza della sottoscrizione dell’originale determina la nullità soltanto quando impedisce di individuare con certezza l’autorità emanante; l’autografia o la sottoscrizione della copia notificata non costituiscono requisiti autonomi di esistenza giuridica quando la provenienza dell’atto sia desumibile dal suo contenuto e dal contesto di notificazione.
  • Le ipotesi di nullità testuale previste per atti appartenenti a specifici settori, come gli avvisi di accertamento tributario, non sono applicabili analogicamente ai provvedimenti amministrativi, poiché le fattispecie di nullità sono tassative.
  • La produzione in giudizio da parte dell’amministrazione dell’originale digitale del provvedimento impugnato, recante la firma digitale del funzionario competente, consente di escludere la nullità derivante dal dedotto difetto di sottoscrizione della copia notificata.
  • L’omessa o imprecisa indicazione dell’area destinata all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, poiché l’individuazione di tale area è requisito dell’eventuale successivo provvedimento di acquisizione e non della distinta misura demolitoria.
  • Il rinvio dell’udienza per impedimento del difensore richiede una causa eccezionale e un impedimento assoluto alla partecipazione; la partecipazione da remoto a un’udienza di breve durata esclude, in assenza di ulteriori circostanze, tale impedimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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