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Ordinanza

Ordinanza n. 377/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento -OMISSIS- dell’8.5.2025 della Prefettura di Lecce, adottato dal Dirigente Area I bis, notificato in data 13.5.2025, con il quale, ai sensi dell’art. 39 del REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S., è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo, comunicando che “entro 150 giorni dalla data di notifica del presente decreto, le armi detenute dal Sig. -OMISSIS-, possono essere cedute a persona non convivente che abbia titolo a detenerle”, pena la confisca delle stesse armi e la loro successiva rottamazione; - del provvedimento del Questore della Provincia di Lecce, -OMISSIS- del 4.6.2025, notificato al ricorrente in data 7.6.2025, con il quale, preso atto della suddetta determinazione prefettizia, è stata disposta, ai sensi dell’art. 43 T.U.L.P.S. n. 773/1931, la revoca della “licenza di porto di fucile per uso venatorio della caccia con il libretto di porto di fucile n. -OMISSIS- rilasciato in data 12.3.2024 dal Commissariato di -OMISSIS-”; - in via presupposta, ove occorra, del provvedimento -OMISSIS- del 13.9.2024 della Legione Carabinieri “Puglia” - Comando Provinciale di Lecce; - in via presupposta, ove occorra, del provvedimento -OMISSIS- del 21.2.2025 della Questura di Lecce - Ufficio Armi ed Esplosivi; - ancora, in via presupposta, ove occorra, del provvedimento -OMISSIS- del 28.3.2025 della Legione Carabinieri “Puglia” - Comando Provinciale di Lecce; - di ogni atto e/o provvedimento a questi presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 15/6/2026: Richiesta di annullamento e/o riforma, previa sospensione cautelare, della nota -OMISSIS- del 7.5.2026 della Prefettura di Lecce - Area I, trasmessa a mezzo PEC in pari data, rubricata “Istanza di revisione in autotutela di divieto detenzione armi”, con la quale è stata respinta l’istanza di revisione del 19.3.2026 del decreto di divieto di porto d’armi presentata dall’odierno ricorrente, con conferma del medesimo decreto, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio e successivo rigetto dell'istanza di revisione in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio dell'8 maggio 2025, adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché il conseguente provvedimento del Questore del 4 giugno 2025, adottato ai sensi dell'art. 43 T.U.L.P.S., di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, alcuni atti presupposti della Legione Carabinieri Puglia e della Questura di Lecce. Con motivi aggiunti è stata contestata la nota prefettizia del 7 maggio 2026, recante il rigetto dell'istanza di revisione in autotutela del divieto di detenzione di armi e la conferma del decreto originario. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i vizi di legittimità dedotti, limitandosi a riferire della domanda di annullamento e della richiesta cautelare; la decisione cautelare richiama le ragioni già esposte in una precedente ordinanza, confermata dal Consiglio di Stato, e rileva l'assenza di significative sopravvenienze.

La decisione

Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare proposta con riferimento ai motivi aggiunti. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione, indipendentemente dalla qualificazione della nota impugnata come atto meramente confermativo o meno. La decisione si fonda sulle ragioni già evidenziate nella precedente ordinanza cautelare, confermata dal Consiglio di Stato, e sull'assenza di significative sopravvenienze idonee a modificare il quadro cautelare. Nel bilanciamento degli interessi, sono state ritenute prevalenti le esigenze di tutela della sicurezza pubblica rispetto all'interesse privato allo svolgimento dell'attività venatoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo

    La norma è indicata quale base giuridica del divieto prefettizio di detenzione di armi, richiamato nel provvedimento impugnato.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio

    La norma è indicata quale base giuridica del provvedimento questorile di revoca della licenza di porto di fucile.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della trattazione e decisione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'assenza di significative sopravvenienze rispetto a una precedente valutazione cautelare, già confermata in appello, può giustificare il rigetto di una nuova istanza proposta contro un successivo atto connesso, anche quando sia controversa la natura meramente confermativa di tale atto.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a misure amministrative poste a tutela della pubblica sicurezza in materia di armi, le esigenze di sicurezza pubblica possono prevalere sull'interesse privato allo svolgimento dell'attività venatoria.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAutotutelaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoAutotutela decisoria

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