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Sentenza

Sentenza del 15/02/2022 n. 4835 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contenzioso riguarda l'assoggettabilità a IVA della vendita all'asta, da parte del Comune, di una palazzina al rustico acquisita a seguito del fallimento di una cooperativa cui era stata ceduta area per edilizia economica e popolare. L'Agenzia sosteneva che l'operazione avesse natura commerciale, diretta a reperire risorse per estinguere il mutuo e quindi imponibile; il Comune sosteneva la natura istituzionale dell'operazione e la non soggettività passiva, richiamando anche lo svolgimento della vendita mediante asta pubblica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la causa alla stessa commissione in diversa composizione. Ha ritenuto errata la valutazione che aveva escluso la soggettività passiva basandosi sulla finalità istituzionale; ha affermato che lo strumento (asta pubblica) non esclude di per sé l'assoggettamento a IVA. Ha stabilito il principio secondo cui la vendita è imponibile qualora il Comune abbia organizzato mezzi simili a quelli di un produttore o commerciante, la proprietà sia stata trasferita e sia stato incassato il corrispettivo. Ha inoltre rimesso al giudice del rinvio l'accertamento sulla sussistenza concreta di un'attività di commercializzazione e sulle eventuali questioni di esenzione (art.10, n.8-bis D.P.R. 633/1972).

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4

    Definisce le regole per la soggettività passiva IVA degli enti pubblici: per gli enti pubblici non si considerano esercizio di impresa le attività non commerciali, ma sono imponibili le cessioni e prestazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; la verifica va fatta sulla natura economica dell'attività.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6

    Prevede una disciplina particolare per le cessioni operate per atto della pubblica autorità, fissando regole sul momento impositivo; conferma che le operazioni per atto della pubblica autorità hanno trattamento distinto ma non escludono di per sé l'imponibilità se ricorrono elementi dell'attività economica.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10

    Contiene fattispecie di esenzione eventualmente applicabili alle cessioni immobiliari di enti pubblici; la Corte rinvia il giudice del rinvio a verificare se ricorrano i presupposti dell'esenzione nel caso concreto.

  • Direttiva IVA (2006/112/CE), art. 13

    art. 13 (e richiamo all'art. 9 Dir. IVA)

    Stabilisce la deroga che esclude i Comuni dalla qualifica di soggetto passivo per attività svolte in quanto autorità pubbliche, salvo che il mancato assoggettamento determini distorsioni di concorrenza rilevanti. Questa deroga va interpretata restrittivamente e richiede la verifica di due condizioni: ente di diritto pubblico e attività esercitata in qualità di pubblica autorità.

  • Direttiva IVA (2006/112/CE), art. 14

    art. 14, par. 1-2, lett. a

    Definisce la nozione di cessione di beni e include tra esse i trasferimenti effettuati per espropriazione da parte della pubblica amministrazione contro indennità. La disposizione è stata richiamata per affermare che trasferimenti analoghi possono essere considerati cessioni soggette a IVA.

  • R.D. 18 novembre 1924, n. 827, art. 73, lett. d)

    Disciplina l'asta pubblica come modalità di alienazione dei beni pubblici; la Corte ha rilevato che l'uso dell'asta è uno strumento di vendita e non incide di per sé sulla natura economica dell'operazione ai fini IVA.

Massime di principio

  • La finalità istituzionale perseguita dall'ente pubblico è irrilevante per escludere l'assoggettamento a IVA: conta come l'attività è esercitata, non lo scopo dichiarato.
  • La vendita di beni da parte di un ente pubblico può essere imponibile se l'ente ha organizzato mezzi analoghi a quelli di un produttore/commerciante, ossia se è stata svolta un'attività di commercializzazione (organizzazione di risorse, continuità, strumenti promozionali, gestione finalizzata a ricavi stabili).
  • La modalità della vendita (es. asta pubblica) non esclude automaticamente l'applicazione dell'IVA: l'asta è uno strumento di attuazione ma non determina la natura giuridica dell'operazione.
  • Per beneficiare della deroga che esclude i Comuni dalla soggettività passiva occorre verificare cumulativamente che l'ente sia di diritto pubblico e che operi iure imperii, nelle modalità tipiche dell'autorità pubblica; tale deroga va interpretata restrittivamente.
  • In caso di trasferimenti 'per atto della pubblica autorità' occorre valutare se sussistono gli elementi previsti dalla normativa (trasferimento della proprietà, espropriazione o atto della pubblica autorità, corrispettivo effettivamente versato) che possono qualificare l'operazione come cessione di beni soggetta a IVA.
  • Quando il dubbio sussiste, il giudice deve accertare concretamente l'esistenza di un'organizzazione di mezzi e di comportamenti commerciali da parte dell'ente prima di escludere l'imponibilità o applicare eventuali esenzioni.

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