Sentenza n. 1496/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 326/2023 pubblicata in data 16.02.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 326/2023, con particolare riguardo al mancato pagamento degli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 326/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 919,03 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. La sentenza aveva inoltre disposto il rimborso delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore, ma tali spese non sono state ricomprese nell'azione di ottemperanza. Essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento della parte capitale, ma non degli interessi legali, producendo la relativa documentazione. Il Ministero, costituitosi, non ha fornito chiarimenti né contestato l'esistenza o l'ammontare del credito residuo.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha accertato l'inottemperanza parziale del Ministero, limitatamente al mancato pagamento degli interessi legali dovuti in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo esecutivo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Il pagamento della sorte capitale non ha determinato la cessazione della materia del contendere, poiché permaneva l'obbligo di corrispondere gli interessi liquidati nel titolo. Il TAR ha assegnato al Ministero ulteriori 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza, per completare il pagamento degli interessi. In ragione dell'avvenuto pagamento del capitale, ha ritenuto di non dover nominare, allo stato, un commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima di poter attivare l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione per l'attuazione del titolo giudiziale.
art. 112 c.p.a.
La norma è richiamata implicitamente dalla natura del giudizio di ottemperanza, volto ad assicurare l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi; il giudice accerta l'inottemperanza parziale e ordina all'amministrazione di completare l'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sola sorte capitale non esaurisce l'obbligo conformativo derivante dal titolo quando restino insoluti gli interessi legali espressamente riconosciuti nella decisione da eseguire.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione.
- La mancata contestazione dell'amministrazione, unita alla documentazione del pagamento parziale e dell'omesso pagamento degli accessori, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento residuo e assegnare un termine per il completamento dei pagamenti.
- La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando l'amministrazione abbia già adempiuto alla parte principale dell'obbligazione e il giudice ritenga sufficiente assegnarle un ulteriore termine per adempiere agli obblighi residui.
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