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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18023/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal tentativo del lavoratore di ottenere l'annullamento di un verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 19 dicembre 2014. In primo grado la domanda era stata respinta, ma il giudice aveva contestualmente disposto il ripristino del rapporto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. La Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello del lavoratore, confermando la decisione di primo grado. In Cassazione il lavoratore ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e accettata dalla controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., disponendo che nulla fosse statuito sulle spese per la reciproca adesione alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato, rilevando che l'estinzione non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    norma richiamata per il procedimento camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza entro il termine previsto.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • art. 391, comma quarto, c.p.c.

    in presenza di reciproca adesione alla rinuncia, non si provvede sulle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia con accettazione, la Corte non provvede sulle spese quando risulti la reciproca adesione delle parti.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio non è assimilabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e non fa scattare l'ulteriore contributo unificato previsto per tali esiti.
  • Quando interviene una rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, perché il processo si chiude per causa estintiva sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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