Cassazione Civile, Ordinanza n. 26318/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un contratto stipulato nel 2006 per la fornitura di sacchi ad uso postale, avente durata annuale e rinnovabile. La società fornitrice ha chiesto la risoluzione per inadempimento della controparte e il risarcimento dei danni assumendo che la committente avesse progressivamente ridotto gli ordini fino a sospenderli; la controparte ha replicato che le quantità indicate nel contratto erano solo indicative e che era stata piuttosto la fornitrice a non avere disponibilità di scorte sufficienti. Il tribunale ha qualificato il rapporto come somministrazione e ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento della committente, poi riconoscendo un risarcimento parziale. In appello entrambe le parti sono rimaste soccombenti in parte, e la società committente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con i primi due ha contestato la qualificazione del rapporto come somministrazione e l’esistenza di un obbligo di rispettare un quantitativo minimo di ordinativi, denunciando violazione degli artt. 1559, 1560 e 1362 c.c.; con il terzo ha censurato la quantificazione del danno riconosciuto alla controparte, deducendo violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di c.t.u. e c.t.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. I primi due sono stati ritenuti inammissibili perché non si confrontavano in modo completo con la motivazione della sentenza impugnata, omettevano di censurare autonome rationes decidendi della corte d'appello, non spiegavano in modo specifico quale criterio ermeneutico dell'art. 1362 c.c. sarebbe stato violato e, in parte, introducevano censure nuove o generiche. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1559 c.c.
richiamato ai fini della qualificazione del rapporto come contratto di somministrazione
art. 1560 c.c.
richiamato per contestare l'asserito obbligo di quantitativi minimi di fornitura nel rapporto di somministrazione
art. 1362 c.c.
indicato come criterio ermeneutico violato, ma la Corte rileva che i motivi non spiegano in modo specifico quale regola interpretativa sarebbe stata male applicata
art. 2697 c.c.
richiamato nel terzo motivo; la Corte osserva che la doglianza è in realtà diretta a una rivalutazione del merito probatorio
art. 115 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo; la Corte esclude che la censura rispetti i limiti del sindacato di legittimità
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato per la trattazione camerale del ricorso
art. 360 c.p.c.
la Corte richiama i limiti del n. 5 per escludere la rivalutazione della quaestio facti
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
d.m. n. 55 del 2014
richiamato ai fini della liquidazione delle spese
Cass. n. 359 del 2005
richiamata sul principio di necessaria correlazione tra motivo di ricorso e motivazione della sentenza impugnata
Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017
richiamata a conferma del principio di specifica critica delle rationes decidendi
Cass. n. 11892 del 2016
richiamata sui limiti della deduzione di violazione degli artt. 115 e 2697 c.c.
Cass. Sez. Un. n. 16598 del 2016
richiamata sui limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione delle prove
Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020
richiamata per ribadire i limiti di censurabilità degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del merito probatorio
Cass. n. 7380 del 04/07/1991
richiamata per distinguere il contratto di somministrazione dalla vendita a consegne ripartite
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la motivazione integrale della sentenza impugnata e omette di censurare anche una sola delle autonome rationes decidendi che sorreggono la decisione.
- La censura per violazione dell'art. 1362 c.c. deve indicare in modo specifico quale criterio ermeneutico sia stato violato e perché; non è sufficiente un dissenso generico sull'interpretazione del contratto.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: se la censura mira alla rivalutazione del materiale istruttorio, è inammissibile in cassazione.
- Nel distinguere somministrazione e vendita a consegne ripartite, rilevano la periodicità/continuità delle prestazioni e la loro connessione a un fabbisogno duraturo del somministrato; ma la censura contro tale qualificazione deve confrontarsi con tutte le clausole contrattuali e con l'intera motivazione di merito.
- Quando la sentenza d'appello fonda la decisione su più rationes autonome, l'impugnazione deve attaccarle tutte; la mancata censura di una sola rende il motivo inidoneo a scalfire il decisum.
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