Sentenza n. 3237/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1825/2025, che aveva annullato gli atti della procedura di valutazione comparativa e ordinato la rinnovazione delle valutazioni da parte di una diversa commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato nominato)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di prima fascia presso l'Università di Salerno, alla quale avevano partecipato soltanto due professori associati dello stesso ateneo. La commissione aveva ritenuto il candidato appellante principale maggiormente qualificato e il Consiglio di dipartimento ne aveva approvato la chiamata. Il candidato concorrente aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la presentazione, da parte del candidato poi nominato, di una monografia indicata nel curriculum come pubblicata, sebbene alla data di scadenza del bando non risultasse né pubblicata né accettata per la pubblicazione. Il TAR aveva ritenuto non veritiera tale dichiarazione, ma aveva escluso l'espulsione del candidato e disposto la rinnovazione della valutazione da parte di una nuova commissione. L'appellante principale ha censurato tale decisione sostenendo che il contratto editoriale e l'assegnazione dell'ISBN integrassero l'accettazione per la pubblicazione, che il TAR avesse travalicato i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica e che fosse necessaria una prova di resistenza sulla rilevanza della monografia. Il candidato concorrente ha proposto appello incidentale sostenendo che l'accertata non veridicità imponesse l'esclusione del candidato, senza possibilità di configurare un falso innocuo, e ha riproposto le censure relative alla competenza della commissione e alla valutazione dei titoli. Ha inoltre contestato che la scelta del candidato fosse stata compiuta dalla commissione anziché dal Dipartimento secondo i criteri regolamentari. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la monografia era stata indicata senza specificare che fosse soltanto in pubblicazione, mentre altri lavori erano stati espressamente qualificati in tal modo. La casa editrice aveva confermato che, alla data rilevante, l'opera era ancora nella fase di peer review e che l'ISBN era stato assegnato anticipatamente e avrebbe potuto essere disattivato. La questione è stata quindi ricondotta alla non veridicità dell'autocertificazione del curriculum, senza necessità di decidere se vi fosse stata un'accettazione editoriale o se la dichiarazione avesse inciso quantitativamente sulla valutazione comparativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente estromesso il Ministero dell'università e della ricerca, ritenuto estraneo ai fatti di causa, e ha rilevato il giudicato interno sul capo della sentenza relativo alla composizione della commissione, non impugnato. Nel merito ha respinto il primo motivo dell'appello principale e accolto il primo motivo dell'appello incidentale. Ha ritenuto che il curriculum autocertificato costituisse l'unico elemento posto a base della valutazione comparativa e che, pertanto, la non veridicità di una dichiarazione relativa a un titolo assumesse rilievo decisivo. L'indicazione della monografia come pubblicata, senza precisare che fosse ancora in pubblicazione, è stata considerata dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000, la decadenza dal beneficio opera oggettivamente, senza necessità di accertare dolo o colpa, quando sussista il nesso causale tra dichiarazione non veritiera e beneficio. In una procedura basata sul curriculum unitariamente autocertificato non è applicabile il principio del falso innocuo: la non veridicità di un titolo non può essere isolata mediante lo stralcio del solo elemento falso, salvando il beneficio ottenuto sulla base dell'autodichiarazione complessiva. La conseguenza corretta era quindi l'esclusione del candidato dalla procedura, non la mera rinnovazione della valutazione. La sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata: è stato confermato, con diversa motivazione, l'annullamento della proclamazione e della nomina, ma è stato eliminato l'ordine di rivalutazione dei candidati da parte di una diversa commissione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L'appello principale è stato respinto. Il candidato appellante principale e l'Università di Salerno sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 7.000 euro, oltre al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. 240/2010
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi
La procedura di chiamata dei professori universitari è fondata sulla valutazione delle pubblicazioni, del curriculum e dell'attività didattica; in una procedura senza prove concorsuali, le dichiarazioni contenute nel curriculum costituiscono l'elemento essenziale della valutazione.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli e ai contenuti del curriculum assumono valore di autocertificazione e sono soggette ai controlli previsti dalla disciplina generale.
art. 71 d.P.R. 445/2000
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
L'amministrazione deve controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche successivamente all'erogazione del beneficio.
art. 75 d.P.R. 445/2000
qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
La decadenza è una conseguenza oggettiva della non veridicità e non richiede l'accertamento del dolo o della colpa del dichiarante. Occorre tuttavia una stretta correlazione causale: la dichiarazione deve essere necessaria e costituire presupposto del provvedimento favorevole.
art. 5 del bando di selezione
saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti
La valutazione può riguardare soltanto pubblicazioni o testi effettivamente accettati per la pubblicazione; l'indicazione non specificata di un'opera ancora in peer review non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- Nelle procedure di chiamata di professori universitari fondate esclusivamente sulla valutazione di pubblicazioni, curriculum e attività didattica, il curriculum autocertificato costituisce l'elemento essenziale sul quale la commissione fonda la valutazione; il candidato è quindi tenuto a verificare con particolare rigore la veridicità, completezza e chiarezza di ogni indicazione.
- La non veridicità di una dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 in modo oggettivo, senza necessità di accertare dolo, colpa grave o altra colpevolezza soggettiva, quando la dichiarazione sia causalmente collegata al provvedimento favorevole.
- In una procedura selettiva basata su un curriculum unitariamente autocertificato, l'indicazione non veritiera di un titolo non può essere trattata come falso innocuo mediante il semplice stralcio del titolo falso e la conservazione del beneficio; la non veridicità dell'autocertificazione impone l'esclusione del candidato quando il curriculum costituisca la base della valutazione.
- Quando il candidato indica una pubblicazione senza precisare che essa è soltanto in pubblicazione e l'opera, alla data di scadenza del bando, non è né pubblicata né accettata per la pubblicazione, l'indicazione è non veritiera, anche se l'editore ha assegnato anticipatamente un codice ISBN o ha stipulato un accordo editoriale non ancora perfezionato nell'accettazione dell'opera.
- Accertata la non veridicità dell'autocertificazione e dovuta l'esclusione del candidato, non è necessario procedere a una prova di resistenza sulla rilevanza quantitativa del singolo titolo nella valutazione comparativa, né disporre la rinnovazione della valutazione tra candidati quando uno di essi non può più partecipare alla procedura.
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