Cassazione Civile, Ordinanza n. 14638/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato la sentenza impugnata e, applicando la disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio in ragione della sopravvenienza normativa.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di diversi estratti di ruolo dai quali erano poi derivate cartelle di pagamento relative a carichi tributari. La Commissione tributaria regionale aveva accolto in parte il ricorso, ritenendo non dovute alcune somme perché le cartelle non risultavano ritualmente notificate: aveva considerato invalide le notifiche eseguite a mani del portiere e di un familiare convivente, in assenza della prova dell’invio delle raccomandate informative. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., commi 2, 3 e 4, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere necessaria, per quelle notifiche, la raccomandata informativa, che sarebbe invece non richiesta dalla legge. La contribuente ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. In Cassazione, però, è stata posta al centro anche la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo: la Corte ha rilevato che, per effetto dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 conv. in l. n. 215 del 2021, è venuto meno l’interesse ad agire in una controversia non rientrante nei casi specifici di tutela previsti dalla nuova norma.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992
Gli estratti di ruolo vengono richiamati come atti ritenuti impugnabili; la decisione di merito si era fondata su tale qualificazione, poi superata dalla disciplina sopravvenuta sull’interesse ad agire.
art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla CTR per valutare la validità delle notifiche eseguite a mani di portiere o familiare convivente e la necessità delle raccomandate informative.
art. 139 c.p.c., commi 2, 3 e 4
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere che la CTR abbia erroneamente richiesto l’invio della raccomandata informativa per notifiche effettuate a portiere o familiare convivente.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La norma, introdotta dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 conv. in l. n. 215 del 2021, seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera interesse ad agire; la Corte ne riconosce applicazione anche ai giudizi pendenti e rileva il difetto di interesse dell’originario ricorso.
art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
Norma introduttiva della modifica dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante come disciplina sopravvenuta applicabile al processo pendente.
l. n. 215 del 2021
Legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021, che ha introdotto la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.
art. 372 c.p.c.
Indicato come strumento mediante il quale la parte può depositare documentazione anche in cassazione per dimostrare lo specifico interesse ad agire.
art. 139 c.p.c.
Richiamato anche in via generale per la disciplina della notifica presso portiere o familiare convivente.
Massime di principio
- In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la sopravvenienza dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 incide sull’interesse ad agire fino alla decisione e può rendere inammissibile il ricorso originario se non ricorre uno dei casi tipizzati dalla norma.
- La disciplina sopravvenuta sull’interesse ad agire nei confronti dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti; lo specifico interesse deve essere allegato e dimostrato nel processo, anche in sede di legittimità con i mezzi consentiti.
- Nel giudizio di cassazione la Corte deve decidere alla luce delle norme applicabili al momento della pronuncia, non limitandosi a un controllo statico dell’operato del giudice di merito.
- Quando viene meno l’interesse ad agire in conseguenza di una norma sopravvenuta, la Corte può cassare la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile l’originario ricorso, compensando le spese in considerazione del mutamento normativo.
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