Cassazione Penale, Sentenza n. 39767/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità della sentenza per presunta irregolare notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (notifica eseguita mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p., anziché nelle forme ordinarie); 2) estinzione per prescrizione di entrambi i reati contestati (omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2010 e emissione di fatture per operazioni inesistenti); 3) vizio nella valutazione probatoria e applicazione errata dell'art.8 d.lgs.74/2000 (inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture non adeguatamente accertata); 4) errata negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena (art.163 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso: ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo 2) (art.8 d.lgs.74/2000, emissione di fatture per operazioni inesistenti) perché consumato il 31/08/2011 e soggetto al termine ordinario di prescrizione, spirato il 28/02/2019; ha invece confermato la sentenza di condanna quanto al capo 1) (omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2010), ritenendo che tale reato si sia consumato il 30/09/2011 e rientri nel periodo di applicazione dell'art.17, comma 1-bis d.lgs.74/2000 (entrato in vigore con la legge di conversione del d.l. n.138/2011 del 17/09/2011), con conseguente termine di prescrizione prorogato e spirato il 30/09/2021, quindi successivamente alla sentenza d'appello del 05/02/2021. Sono stati inoltre respinti i motivi relativi alla nullità della notificazione e al diniego della sospensione condizionale (valutazioni di merito corrette). Dispositivo: annullamento senza rinvio limitatamente al reato del capo 2) per prescrizione; rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per rideterminazione della pena e misura della confisca con riferimento al reato del capo 1); per il resto inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 5
Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione IVA; il reato si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (nel caso riferito al 2010, il 30/09/2011) e, per i fatti commessi dopo il 17/09/2011, beneficia dell'allungamento del termine di prescrizione previsto dall'art.17, comma 1-bis
d.lgs. 74/2000, art. 8
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; il reato si consuma con l'emissione della fattura e, in caso di pluralità di fatture relative allo stesso periodo d'imposta, si considera unico reato consumatosi alla data dell'ultima fattura (nel caso, 31/08/2011)
d.lgs. 74/2000, art. 17, comma 1-bis
Prevede l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti da art.2 a 10 del d.lgs.74/2000; si applica solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.138/2011 (17/09/2011), perciò non ha effetto sui fatti consumati anteriormente a tale data
L. 14/9/2011, n. 148 (conversione d.l. n.138/2011)
Data di entrata in vigore che determina l'ambito temporale di applicazione dell'art.17, comma 1-bis; rilevante per stabilire se il prolungamento della prescrizione debba applicarsi a fatti concreti
cod. proc. pen., art. 161, comma 4
Consente la consegna dell'atto al difensore quando la notifica a mezzo posta è risultata infruttuosa per irreperibilità del destinatario; la Corte ha ritenuto corretta la notifica effettuata in tal modo
cod. proc. pen., art. 170, comma 3
Stabilisce che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità attestata comporta la consegna dell'atto al difensore senza necessità di ulteriori adempimenti, salvo casi di forza maggiore o caso fortuito relativi al mutamento di domicilio da parte dell'imputato
cod. pen., art. 163
Regola il beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla valutazione prognostica negativa dovuta alla reiterazione delle condotte
cod. proc. pen., art. 129
Norma citata in giurisprudenza relativa all'emersione di cause di non punibilità; richiamata nella discussione sull'inammissibilità del ricorso volto a far rilevare prescrizione intervenuta dopo la decisione impugnata
Massime di principio
- Emissione di più fatture per operazioni inesistenti relative allo stesso periodo d'imposta configura un unico reato che si consuma alla data dell'ultima fattura; la data dell'ultima fattura è quindi rilevante per calcolare la prescrizione
- L'incremento del termine di prescrizione previsto dall'art.17, comma 1-bis d.lgs.74/2000 si applica solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (17/09/2011); per fatti anteriori si applica il termine ordinario
- La sentenza che contenga più condanne è idealmente scindibile per capi: se per un capo il giudicato è divenuto parziale o definitivo in appello, non è possibile in Cassazione far valere la prescrizione maturata successivamente a quel giudicato per quel capo (inammissibilità del ricorso se mirato solo a rilevare prescrizione sopravvenuta rispetto alla pronuncia impugnata)
- La notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p. è valida quando la notifica a mezzo posta risulti infruttuosa per irreperibilità attestata dall'addetto postale; non sono sempre necessarie ulteriori ricerche sul domicilio dichiarato
- Il diniego della sospensione condizionale della pena basato su una valutazione prognostica negativa (es. reiterazione delle condotte) è una valutazione di merito difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
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