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Sentenza

Sentenza n. 255/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di reiezione FIS723315-2021/2021, comunicato in data 20.02.2021, con cui l'INPS, sede di Pescara, ha respinto l'istanza per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale, con pagamento diretto a carico dell'INPS, per il periodo dal 03.01.2021 al 06.02.2021, trasmessa dalla ricorrente in data 28.01.2021, ed acquisita al protocollo INPS.6000.28/01/2021.0024760; - della p.e.c. del 20.02.2021 con cui l'INPS ha trasmesso alla ricorrente il citato provvedimento; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quello impugnato, ancorché non conosciuti, e, ove occorra, per la disapplicazione e/o l'annullamento della Circolare (Messaggio) n. 406, avente ad oggetto le “Prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale”, laddove interpretabile nel senso che la stessa avrebbe potuto trovare applicazione anche per le domande presentate prima della sua adozione e, comunque, in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso, con conseguente ordine all'INPS di esaminare nel merito la domanda presentata dalla ricorrente per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale, con pagamento diretto a carico dell'INPS, per il periodo dal 03.01.2021 al 06.02.2021. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Clean Service S.r.l. il 7/5/2021: annullamento, previa idonea misura cautelare, - della Disposizione n° 600000-21-0075 del 21/04/2021, avente ad oggetto Provvedimento di convalida in Autotutela del provvedimento, notificato in data 09/02/2021, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito - Assegno ordinario FIS", con cui il Direttore della sede INPS di Pescara ha convalidato il provvedimento di reiezione FIS723315-2021/2021, comunicato in data 20.02.2021, con cui l'INPS, sede di Pescara, ha respinto l'istanza per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale, con pagamento diretto a carico dell'INPS, per il periodo dal 03.01.2021 al 06.02.2021, trasmessa dalla ricorrente in data 28.01.2021, ed acquisita al protocollo INPS.6000.28/01/2021.0024760; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quello im-pugnato, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202100166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'INPS dell'accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale con pagamento diretto per il periodo dal 3 gennaio 2021 al 6 febbraio 2021, nonché successivo provvedimento di convalida in autotutela

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui l'INPS aveva respinto la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale, con pagamento diretto a carico dell'Istituto, relativa al periodo dal 3 gennaio 2021 al 6 febbraio 2021. Sono stati impugnati anche gli atti di comunicazione e il successivo provvedimento di convalida in autotutela del diniego. La ricorrente ha inoltre chiesto, ove occorrente, la disapplicazione o l'annullamento della circolare/messaggio INPS n. 406, nella parte eventualmente interpretata come applicabile a domande presentate anteriormente alla sua adozione o comunque ostativa all'accoglimento dell'istanza, nonché l'ordine all'INPS di esaminare nel merito la domanda. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato che i provvedimenti impugnati erano stati annullati in autotutela e che, con una successiva disposizione del 21 giugno 2021, l'INPS aveva accolto l'istanza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la disposizione INPS del 21 giugno 2021 prevedeva espressamente l'accoglimento dell'istanza e dimostrava quindi la piena soddisfazione della pretesa azionata in giudizio. Non è stata esaminata la legittimità originaria del diniego né sono stati scrutinati i motivi relativi alla circolare/messaggio n. 406 o al provvedimento di convalida. Le spese sono state compensate, poiché l'accoglimento della domanda è stato ritenuto riconducibile a disposizioni di legge sopravvenute rispetto al diniego impugnato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio, accertata sulla base dell'accoglimento espresso dell'istanza da parte dell'amministrazione, impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriori effetti decisori.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
  • L'accoglimento espresso dell'istanza amministrativa, intervenuto dopo l'impugnazione dei provvedimenti di diniego, costituisce prova della piena soddisfazione della pretesa e rende non più necessaria la decisione sulla legittimità degli atti originariamente impugnati.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la soddisfazione della pretesa dipende da disposizioni normative sopravvenute rispetto al provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutela
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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