Ordinanza n. 17/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza n. 3 del 22/01/2026 con la quale il Comune di San Massimo ha disposto la chiusura del bar gestito dalla società Bucaneve s.r.l. in adiacenza ad un distributore di carburanti sito lungo la S.S. 17.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di chiusura del bar e dell’attività connessa a un distributore di carburanti, fino all’ottenimento dell’AUA
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale n. 3 del 22 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Il provvedimento aveva disposto la chiusura del bar gestito dalla ricorrente, in adiacenza a un distributore di carburanti sito lungo la S.S. 17, in relazione alla mancanza dell’autorizzazione unica ambientale concernente lo scarico delle acque reflue di dilavamento. In sede cautelare sono stati ravvisati, da un lato, un possibile difetto di motivazione quanto alla correlazione tra la prosecuzione della sola attività di bar e l’assenza dell’autorizzazione allo scarico, considerato che tale attività non sembrava incidere sullo sversamento delle acque di dilavamento; dall’altro, un possibile vizio derivante dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione delle misure previste dall’art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006, poteri da esercitare tenendo conto della gravità delle infrazioni. Il Comune ha sostenuto che il bar non potesse continuare a operare perché beneficiava di deroghe legislative connesse alla localizzazione in zona agricola e sarebbe stato privo dei requisiti programmatori commerciali e urbanistici. Il TAR ha ritenuto tali argomentazioni estranee al thema decidendum, perché riferite a profili non posti a fondamento dell’ordinanza impugnata. La ricorrente ha inoltre rappresentato che l’istanza per il rilascio dell’AUA sarebbe stata presentata e si è impegnata a documentarlo.
La decisione
Il TAR ha confermato il precedente decreto cautelare monocratico n. 5/2026 e ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati. Ha sospeso gli effetti dell’ordinanza nella parte relativa all’interdizione dell’attività del bar, ritenendo sussistente un adeguato fumus boni iuris sia per il possibile deficit motivazionale sulla connessione tra bar e scarico delle acque di dilavamento, sia per la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006. Ha ravvisato anche il periculum in mora nell’interesse della ricorrente a proseguire l’attività mentre è ancora possibile concludere il procedimento per il rilascio dell’AUA. La sospensione è stata subordinata alla condizione che l’AUA sia stata già richiesta o venga richiesta entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La ricorrente deve documentare l’avvenuta presentazione dell’istanza entro venti giorni, mentre il Comune deve verificarne l’effettiva presentazione e monitorare il procedimento, restando fermi i suoi ordinari poteri di vigilanza e controllo. Gli effetti sospensivi cesseranno se il procedimento per il rilascio dell’AUA si concluderà negativamente. La trattazione del merito è stata rinviata alla prima udienza pubblica calendarizzata per il 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha disposto la sospensione parziale dell’atto impugnato.
art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006
secondo la gravità delle infrazioni
Prevede misure conseguenti alle inosservanze in materia di autorizzazione ambientale; il giudice ha ritenuto prima facie rilevante la mancata comunicazione di avvio del procedimento, anche perché l’esercizio dei poteri appare connotato da discrezionalità da graduare in rapporto alla gravità delle infrazioni.
AUA
L’autorizzazione unica ambientale costituisce il titolo la cui mancanza ha giustificato l’interdizione; la sospensione è stata condizionata alla presentazione dell’istanza e destinata a cessare in caso di conclusione negativa del relativo procedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’interdizione di una singola attività economica deve essere motivata con riferimento alla concreta incidenza di quella specifica attività sulla violazione ambientale contestata; non è sufficiente richiamare genericamente l’assenza di un’autorizzazione relativa a un’attività distinta o al complesso aziendale.
- Quando l’amministrazione esercita i poteri previsti dall’art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006, la graduazione delle misure secondo la gravità delle infrazioni può rendere significativa, prima dell’adozione del provvedimento, la comunicazione di avvio del procedimento, soprattutto se la scelta della misura interdittiva presenta margini di discrezionalità.
- In sede cautelare il giudice può sospendere parzialmente un provvedimento amministrativo subordinando la misura alla tempestiva attivazione del procedimento amministrativo necessario per ottenere il titolo mancante e prevedendo la cessazione degli effetti sospensivi in caso di esito negativo di tale procedimento.
- Le difese dell’amministrazione devono confrontarsi con la motivazione effettivamente posta a fondamento dell’atto impugnato; argomentazioni relative a presupposti diversi e non esplicitati nel provvedimento non possono sostituire, in giudizio, la motivazione dell’atto stesso.
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