Cassazione Civile, Ordinanza n. 35867/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione depositata dal controricorrente relativa all'adesione alla definizione agevolata e ai relativi versamenti. Poiché non risultava presentata istanza di trattazione entro il termine previsto dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, ha dichiarato estinto il processo. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguardava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato, ai fini IRPEF 2002, una plusvalenza derivante dalla vendita, avvenuta il 12 aprile 2002, di un terreno edificatorio sito in Matera e facente parte di un piano di lottizzazione. Il terreno era stato ricevuto in donazione nel marzo 2002. L'Ufficio aveva determinato la plusvalenza per differenza tra il prezzo di cessione e il costo del terreno riferito alla data di inizio della lottizzazione, ritenendo applicabili le norme sulle plusvalenze da valorizzazione del terreno edificatorio. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; la CTR della Basilicata aveva invece annullato integralmente l'atto, ritenendo che non si trattasse di plusvalenza da attività di valorizzazione, perché il contribuente aveva effettuato una mera rivendita di un bene ricevuto per donazione e le attività prodromiche alla lottizzazione erano state svolte dal donante. Contro tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, ma ha poi depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 e le quietanze di pagamento, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 81 lett. a) d.P.R. n. 817 del 1986
È richiamato dalla CTR come base per qualificare la plusvalenza contestata, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il processo viene estinto.
art. 82, comma 2, d.P.R. n. 817 del 1986
È richiamato dalla CTR con riferimento alla disciplina delle plusvalenze; la Corte non ne esamina l'interpretazione nel merito.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata, se perfezionata e in assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, comporta l'estinzione del processo.
L. n. 136 del 2018
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata nel dispositivo di estinzione.
art. 380 bis-1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di legittimità, il contribuente documenta l'adesione a una definizione agevolata che prevede l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione, la Corte deve dichiarare l'estinzione senza affrontare il merito del ricorso.
- In presenza di una disciplina di definizione agevolata che condiziona la permanenza del giudizio alla tempestiva istanza di trattazione, la mancata proposizione di tale istanza entro il termine stabilito determina l'arresto del processo.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
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