Sentenza n. 170/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto a entrambi i ricorsi n. 681 e n. 690 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione interna prima), 9 giugno 2025, n. 1854, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva annullato gli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia e il successivo inquadramento del candidato vincitore
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata aveva impugnato gli atti della procedura selettiva indetta dall'Università degli Studi di Messina per la chiamata di un professore di prima fascia in diritto privato, deducendo, in via principale, l'illegittimità della procedura perché la commissione subentrata aveva conosciuto i nominativi dei candidati prima di confermare i criteri di valutazione già fissati dalla commissione originaria. Il TAR aveva accolto tale censura, ritenendo che la sostituzione della commissione avesse determinato una nuova commissione, priva della necessaria imparzialità nella fissazione o conferma dei criteri, e aveva disposto l'annullamento degli atti. Gli appellanti, candidato vincitore e candidato idoneo, hanno contestato tale ricostruzione, sostenendo che le sostituzioni dei commissari avessero riguardato il medesimo organo, senza novazione della commissione, e che i criteri fossero stati originariamente fissati prima della conoscenza dei candidati. La candidata, oltre a resistere agli appelli, ha riproposto le censure non esaminate dal TAR: irrazionalità dei criteri, eccessivo peso attribuito alle monografie, limiti al punteggio per le pubblicazioni non monografiche, mancata valorizzazione della collocazione editoriale, mancata predeterminazione dei criteri per le opere in collaborazione, erronea valutazione dei propri titoli e pubblicazioni, mancata attivazione del soccorso istruttorio, disparità di trattamento rispetto al punteggio attribuito a un altro candidato e errore aritmetico nel calcolo del punteggio di quest'ultimo.
La decisione
Il CGARS ha riunito i due appelli e li ha accolti, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso originario. Il Collegio ha affermato che, nonostante le dimissioni e la sostituzione anche integrale dei componenti, la commissione concorsuale resta il medesimo organo: si verifica una successione delle persone fisiche che lo compongono, non una novazione dell'organo. Poiché i criteri erano stati fissati dalla commissione originaria prima della conoscenza dei nominativi dei candidati, essi erano validamente formati e non dovevano essere nuovamente determinati o confermati dai componenti subentrati. La successiva dichiarazione di conferma dei criteri è stata qualificata come erronea dizione, priva di effetti invalidanti, poiché non vi era stata alcuna modifica dei criteri né esercizio di un nuovo potere valutativo dopo la conoscenza dei candidati. Sono state quindi escluse le illegittimità rilevate dal TAR. Il CGARS ha poi esaminato le censure riproposte dalla candidata. Ha ritenuto legittime, in quanto espressione di discrezionalità tecnico-valutativa non irragionevole, le scelte relative al peso delle monografie, al numero delle pubblicazioni e ai relativi punteggi. Ha ritenuto insindacabili nel merito le valutazioni sull'originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica delle pubblicazioni. Ha escluso il diritto al soccorso istruttorio, poiché la candidata non aveva adeguatamente presentato e illustrato il materiale valutabile e il bando non ammetteva ulteriori forme di invio della documentazione; l'istanza avrebbe comportato un inammissibile aggiornamento del curriculum. Le censure relative al punteggio attribuito ad altri candidati sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, poiché la candidata aveva comunque conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di 65 punti. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate, con rifusione agli appellanti dei contributi unificati del grado d'appello.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
Disciplina la chiamata dei professori universitari mediante procedura selettiva, nel cui ambito si è svolta la procedura oggetto del giudizio.
art. 12 d.P.R. 487/1994
È richiamato dagli appellanti con riguardo ai principi in materia di predeterminazione dei criteri, segretezza e imparzialità delle commissioni giudicatrici.
art. 101 c.p.a.
Ha consentito alla candidata appellata di riproporre in appello le censure di primo grado non esaminate dal TAR.
art. 3, comma 5, del bando di concorso
non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura
È stato valorizzato per escludere il soccorso istruttorio volto a integrare o aggiornare il curriculum e la documentazione presentata dalla candidata.
Massime di principio
- La commissione giudicatrice costituisce un organo unitario la cui soggettività permane invariata anche quando uno o più componenti, o persino tutti i componenti, siano sostituiti; il mutamento della composizione determina una successione funzionale delle persone fisiche e non la novazione dell'organo.
- Quando i criteri di valutazione sono stati validamente fissati dalla commissione prima della conoscenza dei nominativi dei candidati, la loro validità non viene meno per il successivo avvicendamento dei commissari. La commissione nella nuova composizione deve proseguire l'attività sulla base dei criteri già formati, senza doverli nuovamente approvare o confermare.
- La successiva presa d'atto o dichiarazione di conferma di criteri già validamente stabiliti, anche se impropriamente qualificata come nuova deliberazione, non comporta illegittimità quando non abbia modificato i criteri né esercitato uno ius variandi dopo la conoscenza dei candidati.
- Le scelte della commissione relative al peso da attribuire alle monografie, alle pubblicazioni e agli altri titoli appartengono alla discrezionalità tecnico-valutativa e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o altri vizi concreti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire al candidato di integrare o aggiornare il curriculum o di fornire successivamente documentazione valutabile, soprattutto quando il bando escluda ulteriori modalità di presentazione della domanda e della documentazione.
- Il candidato privo di interesse a incidere sulla posizione di altri concorrenti non può contestare il relativo punteggio quando, anche eliminando o modificando tale punteggio, non potrebbe conseguire una posizione utile nella procedura.
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