Ordinanza n. 1469/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di sei campi da padel, una struttura prefabbricata destinata a uffici, spogliatoi e servizi igienici, un locale tecnologico e una tettoia
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio ha presentato un'istanza per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28-bis del d.P.R. 380/2001, riferita ai medesimi manufatti. Il TAR aveva già richiesto chiarimenti documentati sull'esito di tale pratica, rilevando che il progetto era stato successivamente rielaborato e che l'istanza avrebbe dovuto essere ritirata e ripresentata in forma aggiornata. All'udienza del 23 aprile 2026 la società ha dichiarato che il procedimento edilizio risultava ancora pendente.
La decisione
Il Collegio non ha definito il merito del ricorso. Dopo il passaggio in decisione ha rilevato seri dubbi sulla procedibilità del gravame, poiché l'eventuale accoglimento dell'istanza di permesso di costruire presentata in corso di causa potrebbe determinare la sopravvenuta carenza di qualsiasi interesse alla decisione sull'impugnazione dell'ordinanza di demolizione. Il TAR ha quindi disposto incombenti istruttori, chiedendo al Comune di Palermo di fornire documentati chiarimenti sull'esito della pratica edilizia entro quaranta giorni liberi prima della nuova udienza pubblica, fissata per il 20 ottobre 2026. La causa è stata pertanto rinviata senza decisione sull'annullamento dell'ordinanza e senza statuizione definitiva sulle spese.
Norme richiamate
art. 28-bis d.P.R. 380/2001
Permesso di costruire convenzionato
La pendenza di un procedimento volto al rilascio di un permesso di costruire convenzionato relativo ai medesimi manufatti può incidere sulla persistenza dell'interesse a ricorrere contro l'ordinanza di demolizione; l'eventuale accoglimento dell'istanza potrebbe determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell'ordinanza, senza che dal testo emerga una specifica applicazione o interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di un'ordinanza di demolizione, viene presentata un'istanza di titolo edilizio riferita ai medesimi manufatti, il giudice deve verificare se l'eventuale rilascio del titolo possa incidere concretamente sulla persistenza dell'interesse alla decisione.
- Se la rilevanza della pratica edilizia sopravvenuta non è accertabile allo stato degli atti, il giudice può disporre incombenti istruttori nei confronti dell'amministrazione, chiedendo documentati chiarimenti sull'esito e sullo stato del procedimento, e rinviare la trattazione.
- La mera pendenza di un'istanza di titolo edilizio non determina automaticamente l'improcedibilità dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione; occorre accertare l'esito della pratica e verificare se esso elimini in concreto l'interesse alla decisione.
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