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Sentenza

Sentenza del 14/07/2021 n. 233 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Registro - Decreto ingiuntivo - Atto enunciato- Tassazione - D.P.R. n. 131/1986, art. 22, comma 3 - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società cessionaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il debitore per un credito derivante da un contratto di finanziamento originario. L'Amministrazione liquidò l'imposta di registro con due imposte fisse: una relativa al decreto ingiuntivo e un'altra relativa al contratto di finanziamento enunciato nel decreto. La ricorrente contestava la tassazione sostenendo che l'atto enunciato non dovesse essere soggetto a registrazione perché: 1) l'atto enunciato non era allegato né riprodotto nel decreto; 2) l'art. 22 (D.P.R. n.131/1986) richiederebbe identità delle parti tra l'atto contenente l'enunciazione e l'atto enunciato, cosa che qui non sussisterebbe a causa della cessione del credito.

La decisione

La Commissione Regionale ha respinto l'appello. Sul primo punto la corte ha ritenuto che l'enunciazione sussista anche senza allegazione o riproduzione formale dell'atto enunciato quando gli effetti giuridici di quest'ultimo sono posti a fondamento, totale o parziale, dell'atto che lo enuncia: è sufficiente un grado di precisione che consenta di collegare con ragionevole certezza i due atti. Sul secondo punto la corte ha affermato che la cessione del credito sostituisce il cessionario al cedente nel rapporto col debitore, rendendo opinabile la diversità delle parti, e ha osservato che la disciplina degli atti giudiziali non si piega integralmente all'art. 22: per gli atti giudiziali opera una disciplina speciale (art. 57) che individua gli obbligati al pagamento secondo la qualità di parti in causa. Pertanto la tassazione è legittima. Appello respinto; ricorrente condannata al pagamento delle spese (liquidate in euro 800,00).

Norme richiamate

  • D.P.R. n.131/1986, art. 22, comma 3

    art. 22 co. 3 D.P.R. 131/1986

    L'enunciazione ai fini dell'imposta di registro si realizza quando gli effetti giuridici dell'atto enunciato sono posti a fondamento dell'atto che lo enuncia; non è necessaria l'allegazione o la riproduzione integrale dell'atto enunciato, bastando un grado di precisione che consenta il collegamento con ragionevole certezza.

  • D.P.R. n.131/1986, art. 57 (norma speciale per atti giudiziali)

    Per gli atti giudiziali è prevista una disciplina speciale che individua gli obbligati al pagamento nelle parti in causa; ciò implica che l'interpretazione di 'identità delle parti' dell'art. 22 non si applica automaticamente agli atti giudiziari, data la loro natura e formazione.

  • Articolazione generale dell'art. 22 (come richiamata dalla sentenza)

    art. 22 T.U.I.R. (richiamato nel caso)

    La Corte ha osservato che la locuzione normativa si riferisce ad atti 'posti in essere', includendo anche le modificazioni e la fase dinamica del negozio; quindi la mera differenza apparente delle parti a seguito di una cessione non esclude l'applicazione della norma.

Massime di principio

  • L'enunciazione ai fini della registrazione sussiste anche se l'atto enunciato non è materialmente allegato, purché gli effetti giuridici di quell'atto siano usati come fondamento dell'atto che lo enuncia; è sufficiente un riferimento che permetta di collegare i due atti con ragionevole certezza.
  • La cessione del credito sostituisce il cessionario nella posizione del cedente rispetto al debitore; quindi la presunta diversità delle parti non impedisce automaticamente l'applicazione delle norme sulla registrazione quando l'atto giudiziale evoca il contratto originario.
  • La disciplina degli atti giudiziali è in parte speciale rispetto alle regole ordinarie degli atti stragiudiziali: per gli atti giudiziali occorre considerare anche le norme che individuano i soggetti obbligati (es. art. 57), e la nozione di 'parte' nei processi non coincide sempre con la nozione di parte nel negozio giuridico.
  • In pratica, se in un procedimento monitorio o in un decreto ingiuntivo si fa leva su un contratto originario (es. contratto di finanziamento) per fondare il credito, l'Amministrazione potrà legittimamente tassare anche l'atto enunciato; il debitore o il cessionario che vogliano opporsi devono dimostrare che non vi è un collegamento sufficientemente preciso tra gli atti o che gli effetti giuridici dell'atto enunciato non sono stati posti a fondamento dell'atto giudiziale.
  • Come linea difensiva, per evitare una duplicata tassazione, è utile documentare: a) l'assenza di collegamento effettivo tra il giudizio e il contratto enunciato; b) che la cessione non ha trasferito integralmente i diritti/effetti invocati; c) l'eventuale applicabilità di esenzioni o di regole specifiche per gli atti giudiziali.

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