Sentenza del 14/07/2021 n. 899 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella esattoriale per €49.169,33 relativa a fatture TIA emesse per aree ricadenti nell'area portuale. La ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art.62, comma V, D.Lgs. 507/1993 e del DM Trasporti 14/11/1994, le aree portuali erano escluse dalla tassa perché competeva alle Autorità portuali la gestione della pulizia/rifiuti; in alternativa la ricorrente deduceva che i rifiuti prodotti erano rifiuti speciali (residui di carico delle navi) non assimilabili agli urbani. Il Comune e la società resistente sostenevano la legittimità dell'applicazione della TIA (in particolare della parte fissa della tariffa), deducendo che il piano della Capitaneria riguarda i rifiuti delle navi e non esclude l'esazione della TIA da parte del Comune. In primo grado la CTP aveva dato ragione al ricorrente; la CTR aveva rigettato l'appello del Comune ma la Corte di Cassazione ha cassato la CTR per carenza motivazionale e ha rinviato. In riassunzione l'Amministrazione ha ottenuto accoglimento perché non risultava istituita un'Autorità portuale per quel porto e il piano della Capitaneria riguardava solo i rifiuti prodotti dalle navi, mentre la TIA (e in particolare la sua parte fissa) è dovuta dall'utente del servizio.
La decisione
Il ricorso in riassunzione proposto dall'Amministrazione (Comune/ente pubblico) è stato accolto. Di conseguenza è stato respinto il ricorso introduttivo della società contribuente e confermato l'atto impugnato (cartella esattoriale). Sono state compensate le spese del giudizio. La Corte ha rilevato che la deroga prevista dall'art.62 D.Lgs. 507/1993 si applica solo se esiste un'Autorità portuale istituita per quel porto; non essendone prova per il porto in oggetto, la competenza e il potere impositivo restano al Comune. Inoltre il piano della Capitaneria disciplina il servizio relativo ai rifiuti delle navi, diverso dal servizio comunale di gestione rifiuti urbani; le fatture erano relative alla parte fissa della tariffa (copertura costi comuni) dovuta indipendentemente da effettivo conferimento.
Norme richiamate
D.Lgs. 507/1993 (art. 62, commi I e V)
Il comma I attribuisce la competenza generale al Comune per la riscossione; il comma V prevede che le Autorità portuali svolgano servizi di interesse generale nei porti (compresa pulizia) ma tale deroga opera solo se per il porto è stata effettivamente istituita un'Autorità portuale. In assenza di Autorità portuale la competenza resta al Comune.
D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 14 novembre 1994
Il DM è richiamato per delimitare l'ambito delle competenze delle Autorità portuali e riguarda specificamente la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi; non estende automaticamente l'esenzione TIA alle aree portuali in assenza di Autorità portuale.
D.Lgs. 22/1997 e D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale)
D.Lgs. 22/1997 art. 21 richiamato; D.Lgs. 152/2006
Il testo unico ambiente e il previgente decreto Ronchi non eliminano, di per sé, la legittimità dell'applicazione della tariffa comunale ove ricorrano le condizioni di competenza comunale; va considerata la distinzione tra rifiuti urbani (soggetti a TIA) e rifiuti speciali, e la normativa ambientale non soppianta l'accertamento della competenza territoriale/servizio.
L. 28 gennaio 1994, n. 84 (art. 6)
La legge elenca i porti per i quali è stata istituita l'Autorità portuale. Per l'applicazione della deroga alla competenza comunale bisogna verificare che il porto in questione fosse tra quelli per i quali l'Autorità era effettivamente istituita.
D.Lgs. 546/1992 (artt. 36 e 61)
Norme del processo tributario che impongono alla CTR di motivare adeguatamente la decisione sulle doglianze dell'appellante; la Cassazione ha ritenuto nulla la sentenza CTR per carenza motivazionale ai sensi di tali disposizioni.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla Cassazione in relazione agli obblighi di motivazione delle decisioni giudiziarie; la mancata illustrazione delle critiche mosse dall'appellante rende la pronuncia nulla.
Massime di principio
- Verificare sempre se per il porto in questione è stata effettivamente istituita un'Autorità portuale: la deroga alla competenza comunale ai fini dell'imposizione della tassa sui rifiuti opera solo se l'Autorità esiste per quel porto e per il periodo storico rilevante.
- Distinguere nettamente i rifiuti prodotti dalle navi (disciplinati dai piani della Capitaneria) dai rifiuti urbani gestiti dal Comune: il piano della Capitaneria riguarda i rifiuti navali e non esclude automaticamente l'applicabilità della TIA sulle aree portuali per rifiuti di natura urbana.
- La parte fissa della TIA (o tariffa rifiuti) copre costi comuni di gestione ed è dovuta dall'utente anche in assenza di effettivo conferimento di rifiuti; eventuali riduzioni riguardano prevalentemente la parte variabile collegata alla quantità effettivamente conferita.
- Se si sostiene che i rifiuti prodotti sono 'speciali', occorre fornire documentazione probante (formulari, registri carico/scarico, MUD, prove di smaltimento/recupero) per poter ottenere eventuali esenzioni o riduzioni: la semplice affermazione non è sufficiente.
- In sede di impugnazione è importante contestare non solo la cartella esattoriale ma anche gli atti presupposti (deliberazioni/regolamenti istitutivi della tariffa) per non incorrere in questioni di ammissibilità; parallelamente, i giudici d'appello devono motivare compiutamente tutte le questioni sollevate o rischiano la censura per carenza di motivazione.
- Proceduralmente, la mancata o insufficiente motivazione da parte della Commissione Tributaria Regionale può determinare annullamento da parte della Cassazione e rinvio: curare la completezza dei mezzi istruttori e delle argomentazioni in sede di appello.
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