Sentenza del 14/07/2021 n. 895 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso della Srl avverso avviso d'accertamento IRES 2008 per €140.000, contestando crediti d'imposta ritenuti derivanti da abuso del diritto/elusione con operazioni collegate a società di Madeira e strumenti finanziari (promissory note indicizzata al cambio). L'Ufficio chiedeva la riforma sostenendo che il termine ordinario di accertamento era raddoppiato perché era stata presentata notizia di reato, sufficiente anche solo il "fumus" di reato ai fini del raddoppio; la contribuente eccepiva invece la decadenza del potere accertativo (termine scaduto 31.12.2013), contestando altresì violazioni procedurali (questionario ex art.10-bis, difetto di motivazione ex art.42 DPR 600/73, illegittima contestazione di sanzioni in presenza di incertezza normativa).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso d'accertamento per decadenza del potere accertativo. Il Collegio ha ritenuto decisiva l'archiviazione della notizia di reato da parte del GIP (richiesta Procura dell'8.7.2013) per mancanza di elementi oggettivi integranti i reati degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 74/2000, con valutazione che le condotte contestate, alla data dei fatti/denuncia (2012), non potevano costituire reato; pertanto non poteva operare il raddoppio dei termini. La CTR ha inoltre osservato che il giudice tributario deve verificare se la denuncia riguardasse fatti che potevano integrare reato all'epoca. Per tali ragioni l'accertamento è stato dichiarato notificato oltre termine e l'appello dell'Ufficio è stato respinto. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000
Le fattispecie previste dagli artt. 3 e 4 (delitti contro l'Erario) devono essere concretamente integrabili alla data dei fatti per giustificare l'obbligo di denuncia e il conseguente raddoppio dei termini di accertamento; se la notizia di reato è infondata o inesistente, il raddoppio non opera.
D.P.R. n. 600/1973
Richiamo alla necessità di motivazione dell'avviso d'accertamento e, ove rilevante, all'allegazione di documenti che l'Ufficio deve produrre; la contribuente aveva eccepito carenze formali, che però la CTR ha ritenuto secondarie rispetto alla decadenza.
Statuto del contribuente
L'invio del questionario ex art.10-bis non è stato ritenuto idoneo a legittimare la notifica tardiva dell'avviso se è comunque venuta meno la legittimazione temporale (decadenza) dell'Ufficio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sentenza n. 20043/2015 (richiamata)
Per il raddoppio dei termini è sufficiente il fumus del reato, ma il giudice tributario deve comunque valutare se la notizia di reato, alla data dei fatti, poteva essere riconducibile a fattispecie antigiuridica; nel caso concreto il GIP ha archiviato per radicale infondatezza.
Giurisprudenza costituzionale
richiamo a principi della Corte Costituzionale (citata nella motivazione)
Il giudice tributario ha il potere/dovere di verificare che la denuncia penale non sia strumentale e che riguardi fatti che potevano costituire reato al tempo in cui sono stati commessi; se così non è, il raddoppio non opera.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento fondato su una notizia di reato richiede che, alla data dei fatti/denuncia, esistesse almeno il fumus di reato: se la denuncia è infondata o il GIP l'ha archiviata per radicale infondatezza, il raddoppio non si applica e l'avviso notificato oltre il termine è nullo per decadenza.
- La presenza di una denuncia penale non basta automaticamente a prolungare i termini di accertamento: il giudice tributario deve valutare concretamente se la denuncia riguardasse fatti che potevano integrare reato all'epoca in cui sono stati commessi.
- L'invio del questionario ex art.10-bis non sospende né legittima di per sé la notifica tardiva dell'avviso se il potere accertativo è già decaduto; le eccezioni procedurali possono comunque concorrere come motivi autonomi di impugnazione ma non sanano la decadenza temporale.
- Se l'Ufficio vuole fondare il raddoppio sui reati tributari indicati nel D.Lgs. 74/2000 deve dimostrare l'esistenza di elementi idonei a integrare tali reati al tempo dei fatti; l'archiviazione penale per insussistenza di elementi oggettivi è elemento decisivo a favore del contribuente.
- In casi di controversie analoghe è prudente: verificare le date dei fatti, la data della denuncia, l'iter processuale penale (eventuale archiviazione) e produrre documentazione che dimostri l'insussistenza del fumus criminoso per contestare il raddoppio e la tempestività dell'accertamento.
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