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Ordinanza

Ordinanza n. 2641/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00213/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito di una gara per la realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio di Mondovì

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte, chiedendone la riforma nell’ambito della procedura di gara relativa alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali. Dal testo non risultano specificamente enunciati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara né le censure rivolte alla valutazione cautelare del giudice di primo grado. L’appello cautelare era diretto a ottenere una tutela urgente rispetto alla gara e alla complessità e delicatezza dell’intervento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare soltanto ai fini organizzativi e acceleratori, senza concedere la sospensione degli atti di gara né pronunciarsi sulla fondatezza delle censure di merito. Ha ritenuto che le esigenze dell’appellante potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante l’anticipazione dell’udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., considerando la delicatezza dell’intervento infrastrutturale e la complessità delle questioni da esaminare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze di parte appellante possono ben essere soddisfatte [...] mediante una anticipazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado

    Consente al giudice, in luogo della sospensione cautelare, di disporre o favorire la fissazione anticipata dell’udienza di merito quando tale misura sia idonea a soddisfare le esigenze di tutela urgente.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare, il Consiglio di Stato può accogliere la domanda non mediante la sospensione dell’atto impugnato, ma disponendo una tutela acceleratoria consistente nell’anticipazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado, quando tale misura sia concretamente sufficiente a soddisfare le esigenze dell’appellante.
  • La delicatezza dell’intervento pubblico e la complessità delle questioni giuridiche possono giustificare l’anticipazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessità di definire in sede cautelare la fondatezza delle censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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