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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09879/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (figlia)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla figlia nei confronti degli eredi del padre, per l’abbandono affettivo e la lesione del rapporto parentale. La Corte d’appello, in riforma solo parziale della decisione di primo grado, ha ridotto l’importo liquidato dal primo giudice e ha condannato le eredi in solido al pagamento, ritenendo applicabili, in via di riferimento, i valori delle tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale, opportunamente ridotti per la differenza tra il danno da perdita del rapporto e quello da lutto. Le ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non provata la loro qualità di eredi beneficiate della limitazione di responsabilità, sostenendo di aver prodotto l’atto di accettazione con beneficio d’inventario e che tale circostanza non fosse contestata; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 132 c.p.c., poiché la Corte d’appello aveva affermato che il danno da abbandono non era assimilabile al danno da lutto ma aveva comunque utilizzato le tabelle del danno da morte del congiunto per la quantificazione; 3) violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. per avere la Corte liquidato equitativamente il danno senza applicare un sistema a punti e senza indicare le ragioni dell’omesso utilizzo di tale criterio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva posto a base della decisione la mancata dimostrazione dell’avvenuto inventario dell’eredità, elemento costitutivo del beneficio di limitazione di responsabilità, e quindi gravante sulle ricorrenti. È stato anche richiamato il principio per cui l’onere di contestazione riguarda solo fatti noti alla parte. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione d’appello non era contraddittoria: la Corte territoriale aveva spiegato che, proprio in ragione della diversa intensità del danno da lesione del rapporto parentale rispetto al lutto, era corretto ridurre gli importi delle tabelle milanesi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché le ricorrenti non avevano indicato quale concreta utilità avrebbero tratto dall’adozione di un diverso criterio di liquidazione né dimostrato che ciò avrebbe portato con certezza a un importo inferiore per la controparte. È stata quindi confermata la condanna delle ricorrenti alle spese e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio della decisione e, comunque, l’onere di contestazione riguarda solo fatti noti alla parte.

  • art. 360 c.p.c.

    È utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    È utilizzato come parametro del motivo per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione contraddittoria ricorre solo se le argomentazioni sono logicamente incompatibili al punto da elidersi reciprocamente.

  • art. 2056 c.c.

    Rileva come norma sulla liquidazione del danno aquiliano, richiamata insieme all’art. 1226 c.c. per contestare i criteri di quantificazione equitativa.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provare il preciso ammontare.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    Viene richiamato per l’attestazione dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a riproporre una questione senza colpire la reale base logica della decisione, è inammissibile.
  • La mancata contestazione produce effetti solo rispetto a fatti effettivamente noti alla parte che avrebbe dovuto contestarli; non opera per circostanze di cui non sia dimostrata la concreta conoscenza.
  • Il vizio di motivazione per contraddittorietà sussiste solo quando le ragioni esposte dal giudice si elidono a vicenda e non consentono di ricostruire il percorso logico del decisum; non ricorre se il giudice distingue i due danni e usa tale distinzione per modulare la liquidazione.
  • In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l’adozione di parametri tabellari è censurabile solo se il ricorrente dimostra una concreta lesione derivante dal criterio utilizzato; non basta invocare in astratto un diverso metodo di calcolo.
  • Chi invochi il beneficio della limitazione di responsabilità ereditaria deve dimostrare i presupposti costitutivi del beneficio stesso, compreso l’avvenuto inventario quando richiesto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da prodotto difettoso
RamiProcesso civileSuccessioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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