Sentenza n. 4284/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 2375/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire relativo alla realizzazione di un chiosco-bar
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo: erronea valutazione della falsa rappresentazione della realtà e dei documenti; violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 per decorso del termine di diciotto mesi e, comunque, del termine ragionevole; omessa valutazione dell'interesse privato al mantenimento del manufatto e dell'attività economica; violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento dei fatti quanto alla ritenuta abusività del fabbricato originario. In particolare, ha sostenuto che il Comune fosse comunque a conoscenza dell'esistenza del manufatto, che questo risalisse almeno agli anni Cinquanta e che il permesso di costruire riguardasse una demolizione e ricostruzione legittima. Il Comune ha resistito sostenendo che l'istanza che aveva condotto al rilascio del permesso rappresentava lo stato dei luoghi senza il fabbricato, così facendo apparire demolito il manufatto abusivo, mentre una diversa pratica, non protocollata e restituita, conteneva la rappresentazione dell'edificio. Dagli atti risultavano inoltre precedenti dinieghi comunali, una DIA per la demolizione integrale mai eseguita se non quanto alla copertura in eternit, dichiarazioni incompatibili con la pretesa vetustà del manufatto e l'assenza di prova certa della sua legittima esistenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'istanza edilizia del 26 maggio 2011, che aveva condotto al permesso di costruire, non rappresentasse il fabbricato nello stato di fatto, inducendo il Comune a ritenere che l'opera abusiva fosse stata demolita. La rappresentazione dell'edificio contenuta in una diversa pratica, priva di protocollazione, non istruita e restituita, non dimostrava la conoscenza effettiva del manufatto da parte dell'amministrazione. La falsa rappresentazione rileva anche se il Comune avrebbe potuto autonomamente accertare la situazione reale e consente l'esercizio dell'autotutela oltre il termine ordinario di diciotto mesi, con decorrenza del termine ragionevole dalla conoscenza concreta dei profili di illegittimità. In presenza di un titolo edilizio ottenuto mediante falsa o erronea rappresentazione, non è necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico, che sussiste in re ipsa. L'interesse economico della proprietaria allo sfruttamento del fabbricato abusivo non doveva essere posto sullo stesso piano degli interessi urbanistici, paesaggistici e di sicurezza pubblica, anche perché l'immobile ricadeva in area soggetta a vincolo di inedificabilità e ad elevata criticità in caso di piena del Ticino. Quanto alla legittima preesistenza del manufatto, l'onere della prova gravava sulla proprietaria; le dichiarazioni di terzi e le autodichiarazioni non erano sufficienti in assenza di documentazione certa e univoca. I precedenti dinieghi del 2004 e del 2007, la DIA del 2010 e le dichiarazioni rese dalla proprietaria e dall'appaltatore deponevano, anzi, per l'abusività e per una realizzazione successiva al 1967. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La falsa rappresentazione consente di agire in autotutela anche oltre i diciotto mesi e comunque il termine "ragionevole" per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio decorre soltanto dal momento in cui l’amministrazione sia venuta concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto.
La falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato consente l'annullamento d'ufficio oltre il termine ordinario di diciotto mesi; il termine ragionevole decorre dalla conoscenza concreta dell'illegittimità.
art. 31 l. 1150/1942
La disciplina dell'obbligo di licenza edilizia e la sua estensione agli immobili fuori dal centro urbano sono rilevanti per stabilire l'epoca e la legittima esistenza del manufatto.
art. 10 l. 765/1967
La disposizione, modificando l'art. 31 l. 1150/1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; chi invoca la preesistenza del manufatto deve provarne con certezza la realizzazione in epoca anteriore.
art. 21 l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del potere di annullamento d'ufficio esercitato dal Comune.
Massime di principio
- La falsa rappresentazione dei fatti fornita dal privato e posta a fondamento del rilascio di un titolo edilizio consente all'amministrazione di esercitare l'annullamento d'ufficio anche oltre il termine ordinario di diciotto mesi; il termine ragionevole decorre dalla conoscenza concreta dei profili di illegittimità, non dalla data di rilascio del titolo.
- Il fatto che l'amministrazione avrebbe potuto autonomamente verificare la situazione reale non esclude la rilevanza della falsa rappresentazione fornita dal privato ai fini dell'esercizio dell'autotutela oltre il termine ordinario.
- Quando un titolo edilizio è stato ottenuto mediante falsa o erronea rappresentazione della realtà, l'interesse pubblico all'annullamento è intrinseco e non occorre una specifica motivazione comparativa con l'interesse privato al mantenimento del titolo.
- L'onere di dimostrare la legittima esistenza e l'epoca di realizzazione di un manufatto grava sul proprietario o sul responsabile dell'abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova; la prova deve fondarsi su elementi oggettivi e documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti autodichiarazioni o dichiarazioni di terzi.
- L'interesse economico del privato allo sfruttamento di un manufatto abusivo non costituisce un interesse prevalente o meritevole di tutela nel procedimento diretto alla rimozione dell'abuso, soprattutto quando siano coinvolti rilevanti interessi urbanistici, paesaggistici e di sicurezza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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