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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/840

Regolamento delegato (UE) 2023/840 della Commissione del 25 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate conformemente all’articolo 9, paragrafo 14, del medesimo regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce la metodologia uniforme con cui le CCP devono calcolare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate previsto dal regolamento (UE) 2021/23. La misura collega tale importo ai requisiti patrimoniali basati sul rischio della CCP e a una serie di parametri qualitativi e quantitativi relativi a struttura, complessità, governance, gestione dei rischi e incentivi degli stakeholder. Disciplina inoltre l’allocazione dell’importo tra eventuali fondi di garanzia in caso di inadempimento, le procedure da seguire se le risorse non sono immediatamente disponibili e il rimborso dei contributi richiesti ai partecipanti diretti non inadempienti, con interessi se il rimborso si prolunga oltre 120 giorni lavorativi.

Norme tecniche di regolamentazione per il calcolo, l’allocazione, la gestione e il rimborso dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate delle controparti centrali (CCP) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle controparti centrali (CCP) stabilite nell’Unione che sono soggette all’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23, cioè all’obbligo di disporre di un importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate da utilizzare in caso di evento di inadempimento o di evento diverso dall’inadempimento. Incide sulla determinazione quantitativa di tale importo, sulla sua allocazione tra fondi di garanzia in caso di inadempimento, sulla gestione quando non è immediatamente disponibile e sul rimborso dei contributi eventualmente richiesti ai partecipanti diretti non inadempienti. Le disposizioni richiamano anche i requisiti patrimoniali basati sul rischio ex regolamento (UE) n. 648/2012 e non prevedono esclusioni soggettive ulteriori, salvo la facoltà per la CCP di applicare volontariamente il tetto massimo del 25% senza calcolo analitico secondo la metodologia.

Norme tecniche sul calcolo e sulla gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate delle CCP

Il regolamento delegato (UE) 2023/840 integra il regolamento (UE) 2021/23 e stabilisce una metodologia uniforme per determinare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che le controparti centrali devono poter utilizzare in situazioni di crisi. La disciplina mira a calibrare tale importo sulla base del profilo di rischio della singola CCP, combinando parametri relativi a complessità operativa, governance, risk management e incentivi degli stakeholder.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda le CCP soggette all’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23, ossia quelle tenute a mantenere un importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate da impiegare in caso di evento di inadempimento o di evento diverso dall’inadempimento. Il regolamento si coordina con il quadro EMIR, in particolare con l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 sui requisiti patrimoniali basati sul rischio e con le regole di investimento e gestione delle garanzie previste dal medesimo quadro.

Calcolo dell’importo supplementare

L’articolo 1 dispone che l’importo supplementare sia calcolato moltiplicando i requisiti patrimoniali basati sul rischio per il livello percentuale P determinato secondo l’articolo 2 e l’allegato. La revisione del livello percentuale deve avvenire almeno una volta l’anno e comunque dopo ogni modifica sostanziale dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. È prevista una semplificazione per la CCP che scelga volontariamente la percentuale massima del 25%, per la quale non è richiesto il calcolo analitico dei parametri.

Allocazione tra fondi di garanzia e destinazione delle risorse

Se la CCP ha istituito più fondi di garanzia in caso di inadempimento, l’importo supplementare va ripartito in proporzione alle dimensioni di ciascun fondo e contabilizzato separatamente. Gli importi allocati sono utilizzati per gli inadempimenti riferibili ai segmenti di mercato per cui il fondo è costituito. In caso di evento diverso dall’inadempimento, invece, l’intero importo è destinato alla copertura delle perdite derivanti da tale evento.

Gestione dell’indisponibilità e misure di risanamento

Se l’importo supplementare scende sotto il livello prescritto, la CCP deve notificare immediatamente per iscritto l’autorità competente, indicando l’importo residuo, le eventuali ulteriori riduzioni attese nei cinque giorni lavorativi successivi, le ragioni della riduzione e un piano completo di ricostituzione. La ricostituzione deve avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla prima notifica. Inoltre, se il livello percentuale supera il 10%, l’eccedenza può essere investita in oro e in strumenti finanziari considerati garanzie altamente liquide, purché siano rispettate le condizioni poste dall’articolo 3, tra cui l’inserimento nella politica in materia di garanzie e l’esclusione di garanzie bancarie, derivati e titoli di capitale.

Raccolta di risorse dai partecipanti diretti non inadempienti

Quando, a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento, l’importo supplementare non è immediatamente disponibile, la CCP deve informare subito autorità competente e partecipanti diretti, descrivendo l’ammontare non disponibile e le cause dell’indisponibilità. In tale ipotesi la CCP può chiedere contributi finanziari ai partecipanti diretti non inadempienti, per un importo pari a quello non disponibile, ripartendolo in proporzione ai contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

Rimborso dei partecipanti e interessi

La CCP deve compiere tutte le misure ragionevoli per rimborsare i partecipanti non inadempienti, monetizzando le attività utilizzate per investire l’importo supplementare entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di indisponibilità. Il rimborso deve avvenire in contanti, nella stessa valuta del contributo, e solo dopo il pagamento dei costi operativi, delle obbligazioni scadute ed esigibili e dei risarcimenti dovuti ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/450. Se il rimborso integrale richiede oltre 120 giorni lavorativi dalla misura di risanamento iniziale, la CCP deve corrispondere un interesse annuo al tasso di mora dell’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Metodologia di dettaglio nell’allegato

L’allegato struttura il livello percentuale P come somma di parametri riferiti a due macroaree: i parametri A1-A5 misurano complessità e qualità dell’organizzazione interna della CCP, mentre i parametri B1-B3 valutano gli incentivi economici e di governance degli azionisti, della dirigenza e dei partecipanti diretti. Tra gli elementi considerati figurano: numero di classi di attività e valute compensate, consegna fisica dei derivati, interdipendenze con sedi di negoziazione e sistemi di pagamento/regolamento, concentrazione dei partecipanti, indipendenza della validazione dei modelli, quota di personale dedicata al risk management, esiti delle prove a posteriori sui margini, incidenti operativi, misure correttive pendenti, natura della capogruppo, sostegno finanziario della capogruppo, clausole claw back sulla remunerazione variabile e coinvolgimento dei partecipanti nelle decisioni di investimento e nella procedura di gestione dell’inadempimento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Calcolo dell’importo supplementare

L’articolo 1 stabilisce che l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate è determinato moltiplicando i requisiti patrimoniali basati sul rischio, calcolati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 152/2013, per il livello percentuale "P" definito all’articolo 2 e nell’allegato. Le CCP rivedono il livello percentuale e l’importo almeno una volta l’anno e dopo ogni modifica sostanziale dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. Le CCP che scelgono volontariamente la percentuale massima del 25% non devono applicare il calcolo dettagliato della metodologia.

Allocazione tra fondi di garanzia e uso in caso di eventi

Se una CCP ha più fondi di garanzia in caso di inadempimento, l’importo supplementare va allocato a ciascun fondo in proporzione alle rispettive dimensioni e indicato separatamente nello stato patrimoniale; ciascun importo allocato è usato per gli inadempimenti riferiti al relativo segmento di mercato. In caso di evento diverso dall’inadempimento, l’intero importo supplementare è destinato a copertura delle perdite derivanti da tale evento.

Determinazione del livello percentuale P

L’articolo 2 rinvia alle formule contenute nell’allegato, che combinano parametri A1-A5 e B1-B3. I parametri A riflettono struttura interna, organizzazione, natura, portata e complessità dell’attività della CCP; i parametri B riflettono l’assetto degli incentivi di azionisti, dirigenza, partecipanti diretti e clienti. Il livello finale è arrotondato al numero intero più vicino.

Gestione quando l’importo scende sotto il livello prescritto

L’articolo 3 impone notifica scritta immediata all’autorità competente se l’importo supplementare scende sotto il minimo prescritto o subisce ulteriori riduzioni. La notifica deve indicare l’importo residuo, se sono previste altre riduzioni nei cinque giorni lavorativi successivi, le ragioni della riduzione e un piano completo di ricostituzione con relativo calendario. La ricostituzione deve avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla prima notifica. Se il livello percentuale è superiore al 10%, l’eccedenza può essere investita in oro e in strumenti finanziari considerati garanzie altamente liquide ex articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, purché tali attività siano incluse nella politica in materia di garanzie, non siano garanzie bancarie, derivati o titoli di capitale e siano rispettate le procedure di cui agli articoli 4 e 5.

Informazione all’autorità e ai partecipanti quando le risorse non sono immediatamente disponibili

L’articolo 4 prevede che, se dopo un evento di inadempimento o diverso dall’inadempimento l’importo supplementare non è immediatamente disponibile, la CCP informi subito autorità competente e partecipanti diretti e descriva nel dettaglio l’importo non disponibile e le ragioni dell’indisponibilità. Se la CCP raccoglie risorse dai partecipanti diretti non inadempienti, l’importo richiesto deve corrispondere esattamente all’importo non disponibile e va ripartito tra i partecipanti in proporzione ai contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

Rimborso dei contributi dei partecipanti non inadempienti

L’articolo 5 impone alla CCP di adottare tutte le misure ragionevoli per rimborsare i partecipanti diretti non inadempienti, monetizzando le attività utilizzate per investire l’importo supplementare entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di indisponibilità. Il rimborso deve avvenire entro un arco di tempo adeguato, in contanti e nella stessa valuta del contributo, ma solo dopo il pagamento dei costi operativi, delle obbligazioni scadute ed esigibili e dei risarcimenti dovuti ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/450. Se il rimborso integrale richiede più di 120 giorni lavorativi dalla misura di risanamento iniziale, la CCP deve corrispondere un interesse annuo calcolato al tasso di mora ex articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Metodologia analitica nell’allegato

L’allegato disciplina le formule per il livello percentuale P, basate su tre gruppi di fattori. I parametri A1-A5 riguardano: natura e complessità delle classi di attività compensate, interdipendenze con infrastrutture di mercato e altri enti, efficienza dell’organizzazione interna, solidità del risk management e misure correttive pendenti. I parametri B1-B3 riguardano: assetto proprietario e struttura di capitale, remunerazione dell’alta dirigenza e coinvolgimento di partecipanti diretti e clienti nella gestione dei rischi. Per ciascun indicatore sono previsti intervalli percentuali e criteri oggettivi, ad esempio numero di classi di attività, numero di valute, presenza di regolamento con consegna fisica, numero di interdipendenze, concentrazione dei primi cinque partecipanti, risultati delle prove a posteriori, incidenti operativi, misure correttive pendenti, rating della capogruppo, clausole claw back e coinvolgimento dei partecipanti nelle decisioni di investimento o nella gestione dell’inadempimento.

Entrata in vigore

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi finanziaririsanamento e risoluzionevigilanza prudenzialeinfrastrutture di mercato

Testo integrale

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