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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32325/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 con cui l’Ufficio recuperava a tassazione IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, assumendo che una complessa operazione di leasing immobiliare e la precedente cessione/conferimento del compendio in un fondo fossero state costruite con valori sovrastimati per ottenere indebiti vantaggi fiscali. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento, soprattutto con riguardo all’IRAP, e mancata allegazione della denuncia penale; (2) violazione delle regole sulle presunzioni e dell’onere della prova, sostenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato il disegno evasivo; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato la difesa fondata sui valori OMI del compendio immobiliare; (4) violazione delle norme su simulazione, inerenza e deducibilità dei costi, lamentando la contraddizione tra affermazione di simulazione/antieconomicità e sostenendo che i costi di leasing fossero deducibili perché inerenti.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo: ha ribadito che il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all’IRAP, perché le violazioni IRAP non sono presidiate da sanzioni penali. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che le doglianze mirassero in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e del ragionamento presuntivo, non sindacabile in cassazione, e che il quarto motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata non sulla simulazione civilistica ma sul collegamento negoziale e sull’antieconomicità dell’operazione con conseguente disconoscimento dei costi e delle detrazioni IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per verificare se, escluso il raddoppio dei termini per l’IRAP, fosse maturata la decadenza dell’azione accertatrice al momento della notifica dell’avviso.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, Cost.

    richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini, ma non decisivo nella ratio della decisione

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    il raddoppio dei termini per l’accertamento non è applicabile all’IRAP

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di raddoppio dei termini per l’accertamento IVA

  • art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato in relazione alla disciplina penale tributaria e al raddoppio dei termini

  • art. 2727 c.c.

    disciplina delle presunzioni semplici; la prova può fondarsi su fatti noti da cui inferire il fatto ignoto

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice ha applicato criteri incompatibili con tali requisiti

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione all’accertamento fondato su presunzioni

  • art. 1415 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma la CTR non ha deciso in tema di simulazione civilistica

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    la violazione dei canoni legali di interpretazione degli atti deve essere specificamente dedotta in cassazione

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    i costi effettivi e inerenti possono comunque essere disconosciuti se l’operazione è antieconomica e finalizzata al risparmio fiscale

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    le detrazioni IVA possono essere negate in presenza di un’operazione antieconomica e fiscalmente abusiva o non giustificata

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento, fondato sulla rilevanza penale delle violazioni tributarie, non si estende all’IRAP, poiché tale imposta non è assistita da sanzioni penali.
  • In sede di legittimità, la censura sulla prova per presunzioni è ammissibile solo se si contesta la violazione dei criteri legali di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale indiziario.
  • La sola mancata considerazione di un singolo elemento indiziario non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se la decisione risulta comunque sorretta da una motivazione complessiva non apparente.
  • Quando il giudice di merito valorizza un’operazione negoziale come economicamente anomala e finalizzata al vantaggio fiscale, il sindacato di cassazione non può tradursi nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o dei valori economici.
  • La qualificazione dell’operazione come simulazione civilistica non può essere confusa con il rilievo dell’antieconomicità o del collegamento negoziale: se la decisione di merito si fonda su quest’ultimo profilo, il motivo che attacca la simulazione può risultare non pertinente.
  • L’antieconomicità dell’operazione può costituire un elemento idoneo a escludere l’inerenza dei costi e a giustificare il disconoscimento delle deduzioni e detrazioni fiscali, quando sia provato che l’operazione è stata realizzata per conseguire un indebito risparmio d’imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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