Cassazione Penale, Sentenza n. 15944/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilita ex art.56 legge n.689, in relazione alla sentenza di applicazione di pena ex art.444 c.p.p. (1 anno e 8 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa) per il reato di cui all'art.73 comma 4 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva errata applicazione della legge in relazione alla mancata sostituzione della pena, sostenendo che la misura alternativa dovesse essere concessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che l'accordo ex art.444 c.p.p. non prevedeva la sostituzione della pena con LPU; la richiesta successiva non poteva essere ammessa poiche l'art.545-bis c.p.p. si applica solo al giudizio ordinario e non al patteggiamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'erogazione, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza depositata il 25/03/2026.
Norme richiamate
art. 56 legge n. 689
art. 56 legge n. 689 del 1991
Prevede la possibilita di sostituire la pena detentiva con lavori di pubblica utilita; in caso di patteggiamento la sostituzione puo avvenire solo se espressamente prevista dall'accordo tra le parti
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; l'accordo di applicazione della pena definisce le condizioni della pena e la sostituzione di una pena detentiva con una alternativa puo essere disposta solo se e oggetto dell'accordo
art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento al reato per cui e stata irrogata la pena contestata (illecito in materia di stupefacenti); merito della condanna non rimescolato dalla Corte in questa decisione
art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 545-bis cod.proc.pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Interpretata dalla Corte di legittimita come norma applicabile esclusivamente al giudizio ordinario; pertanto non puo essere invocata per ottenere la sostituzione della pena nel patteggiamento ex art.444 o nel concordato ex art.599-bis se la sostituzione non e stata prevista nell'accordo
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod.proc.pen.
Norma sul concordato; analogamente al patteggiamento, la sostituzione della pena puo avvenire solo se e stata oggetto dell'accordo
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Individua le pene sostitutive ricomprese nella legge n. 689/1981; l'utilizzo di tali pene in alternativa alla detenzione richiede che siano previste dall'accordo di patteggiamento
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186
Richiamata per la valutazione della condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione dell'inammissibilita ma ha comunque disposto, in via equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel patteggiamento ex art.444 c.p.p. la sostituzione della pena detentiva con LPU ai sensi della legge n.689 puo essere disposta solo se e espressamente prevista nell'accordo tra le parti.
- L'art.545-bis c.p.p. si applica esclusivamente al giudizio ordinario e non puo essere utilizzato per integrare o modificare un patteggiamento ovvero per ammettere una sostituzione non prevista nell'accordo.
- Una richiesta successiva alla conclusione dell'accordo che chieda una diversa tipologia di pena rispetto a quella pattuita e generalmente inammissibile; e responsabilita del difensore verificare che tutte le condizioni desiderate siano incluse al momento del patteggiamento.
- In sede di impugnazione per Cassazione e piu difficile ottenere riesami di fatti o elementi documentali che dimostrino l'esistenza di una previsione non formalmente inserita nell'accordo; se gli atti mostrano chiaramente l'assenza della previsione, il ricorso tende ad essere dichiarato inammissibile.
- Proporsi in ricorso manifestamente infondato puo comportare condanne alle spese e l'obbligo di un versamento alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente le prospettive di successo prima di proporre ricorso.
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