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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22215 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Toscana che aveva ritenuto valido il condono previsto dall'art. 12 della legge n. 289/2002, poiché il contribuente aveva versato il 25% dell'importo iscritto a ruolo. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente considerato determinante la data di esecutività del ruolo, il 31 dicembre 2000, anziché la data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione, avvenuta il 10 luglio 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario del contribuente. Il ruolo non era definibile mediante il condono perché era stato consegnato al concessionario il 10 luglio 2001, oltre il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'art. 12 della legge n. 289/2002. Anche la successiva estensione ai ruoli consegnati tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2001 non era applicabile. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate, mentre il contribuente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    Limitava la definizione dei carichi di ruolo ai ruoli affidati al concessionario tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000.

    Il criterio decisivo per stabilire se il ruolo fosse definibile era la data di consegna al concessionario della riscossione, non la data di esecutività del ruolo né altri momenti della procedura.

  • Decreto-legge n. 143 del 2003, convertito dalla legge n. 212 del 2003, art. 12, comma 2-ter

    Estendeva il beneficio ai ruoli consegnati al concessionario tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2001.

    La proroga non comprendeva il ruolo consegnato il 10 luglio 2001, che rimaneva quindi escluso dal condono.

  • Art. 3 della Costituzione

    La Corte ha ritenuto non irragionevole né lesiva dell'uguaglianza la scelta legislativa di utilizzare la data di consegna del ruolo come limite temporale preciso per l'accesso alla definizione agevolata.

  • Art. 360 c.p.c., n. 1

    È stato indicato come parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della legge.

  • Corte costituzionale, sentenze n. 148 del 1967, n. 96 e n. 119 del 1980, ordinanza n. 47 del 2006

    I precedenti richiamati confermano che le definizioni agevolate possono essere delimitate mediante riferimenti temporali collegati ad atti amministrativi già compiuti, senza violare necessariamente il principio di uguaglianza.

Massime di principio

  • Quando una norma di condono o definizione agevolata individua una data limite riferita alla consegna del ruolo, tale data costituisce il criterio determinante e non può essere sostituita dalla data di esecutività del ruolo.
  • I requisiti temporali per accedere a un beneficio fiscale devono essere verificati con riferimento al momento espressamente indicato dalla legge; un pagamento effettuato entro il termine non rende definibile un carico che, per la data di consegna, ne è escluso.
  • Le proroghe o estensioni dei condoni devono essere interpretate entro i limiti temporali stabiliti dalla relativa disposizione e non possono essere applicate oltre il termine massimo previsto.
  • La scelta legislativa di basare l'accesso a una sanatoria su un atto amministrativo oggettivo e verificabile, come la consegna del ruolo, è normalmente considerata compatibile con il principio di uguaglianza perché garantisce certezza e stabilità dei rapporti giuridici.
  • In presenza di un termine legale chiaro, il giudice non può estendere il beneficio sulla base di considerazioni di equità o sulla presunta casualità dei tempi amministrativi.

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