Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36481/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il dott. ing. Raimondo Marchica chiedeva il pagamento di compensi professionali (capitale C 104.474,23) per prestazioni rese nei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di Licata. Il rapporto contrattuale tra l'ente e tre professionisti era regolato da un disciplinare che, secondo la Corte d'appello di Palermo, recava profili tipici di un raggruppamento temporaneo di professionisti (ATI) ai sensi della legge 109/94 e attribuiva la rappresentanza a un unico professionista (ing. Macchiarola). Il Marchica aveva ottenuto un decreto ingiuntivo in primo grado; l'ASL aveva proposto opposizione; il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello aveva però accolto l'impugnazione dell'ASL, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la pretesa del professionista, ritenendo che (1) il singolo professionista non potesse agire direttamente verso l'ente in mancanza di decadenza del mandato conferito al mandatario e (2) il Marchica non avesse dimostrato in giudizio quale fosse l'attività professionale effettivamente svolta da lui nell'ambito dell'opera collettiva ai fini della quantificazione del compenso. Avverso tale decisione il Marchica ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Marchica come infondato. Ha ritenuto inammissibili/senza pregio le censure: la Corte territoriale ha dato corretta e motivata interpretazione del disciplinare come atto che disciplina un raggruppamento temporaneo ai sensi della legge 109/94, compresa la previsione della rappresentanza "a tutti gli effetti" attribuita a un unico professionista, comprensiva, secondo il giudice di merito, anche della rappresentanza processuale. Inoltre la Corte d'appello ha correttamente rilevato la mancata prova, da parte del ricorrente, dell'attività effettivamente svolta e della relativa quantificazione del compenso personale. La Cassazione ha osservato che la conferma della prima autonoma ratio decidendi (mancanza di legittimazione/effetto della rappresentanza collettiva) rende irrilevanti le restanti censure. Sono state inoltre respinte questioni processuali secondarie (notifica del controricorso inizialmente difettosa ma poi regolarizzata; errore nell'indicazione del numero della sentenza impugnata non pregiudizievole). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di questo giudizio (liquidate in C 5.800,00 oltre accessori) e agli ulteriori oneri contributivi previsti.

Norme richiamate

  • legge 109/1994 (art. 17 e art. 13)

    La Corte ha ritenuto che il disciplinare contrattuale tra i professionisti e l'Ente richiamasse e fosse coerente con la disciplina degli incarichi prevista dalla legge 109/94, consentendo la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e l'applicazione per analogia delle regole sull'ATI (compresa l'attribuzione della rappresentanza a un solo professionista)

  • legge 104/1994 e d.lgs. 406/1991

    legge 104/1994; d.lgs. 406/1991

    Richiamate dalla Corte territoriale come fonti normative collegate che definiscono il modello contrattuale adottato nel disciplinare per gli incarichi di progettazione e servizi tecnici, a supporto della qualificazione del rapporto come assimilabile all'ATI

  • artt. 1362-1371 cod. civ. (interpretazione del contratto)

    La Corte d'appello ha interpretato il disciplinare alla luce dei criteri ermeneutici civili; la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione di fatto-giuridica sia insindacabile se non eccede i criteri ermeneutici legali o risulta manifestamente illogica

  • art. 77 cod. proc. civ.

    Richiamato nella censura del ricorrente ma la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione della natura del mandato e della rappresentanza contenuta nel disciplinare

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla presunta nuova questione sulla quantificazione del credito in sede di gravame; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura rispetto alla decisione fondata sulla legittimazione e sulla prova dell'attività

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Riferito dal ricorrente per sostenere che la Corte distrettuale avrebbe innovato rispetto alle contestazioni svolte dalle parti; la Cassazione non ha ritenuto la censura decisiva per cassare la sentenza

  • artt. 115, 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ.

    artt. 115, 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.

    Richiamate in relazione all'onere della prova e alla valutazione delle dichiarazioni e dei fatti non contestati; la Corte d'appello ha ritenuto che il Marchica non avesse assolto l'onere probatorio circa l'attività effettivamente svolta e la relativa misura del credito

  • art. 1315 cod. civ.

    Invocato nella censura relativa all'interpretazione della clausola sulla unitarietà del compenso; la Corte d'appello ha interpretato la clausola come compatibile con l'attribuzione della rappresentanza e con la disciplina ATI, consentendo al mandatario di operare per l'incasso

  • art. 385 cod. proc. civ.

    Norma applicata dalla Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite

  • d.P.R. 115/2002 (art. 13 comma 1 quater)

    art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini della determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente

  • legge 143/1949 (tariffa)

    tariffa ex legge 143/1949

    Richiamata in relazione alla natura dell'incarico collegiale e alla determinazione del compenso unico pattuito tra i professionisti

Massime di principio

  • Se un contratto tra più professionisti e un ente pubblico contiene clausole che attribuiscono la rappresentanza "a tutti gli effetti" a un unico professionista e richiama elementi tipici dell'ATI, i giudici possono qualificare il rapporto come raggruppamento temporaneo ai sensi della legge 109/94 e ritenere che la rappresentanza comprenda anche la rappresentanza processuale, salvo prova contraria esplicita.
  • Un singolo componente di un raggruppamento temporaneo non può agire direttamente contro la committenza pubblica per ottenere il compenso collettivo se non risulta che il mandato al mandatario sia venuto meno o che il singolo sia stato espressamente autorizzato a far valere il credito in proprio.
  • Il professionista che reclama un compenso individuale nell'ambito di un incarico collettivo/uniario ha l'onere di provare in giudizio l'attività effettivamente svolta e la misura del credito a lui spettante; l'assenza di tale prova può giustificare il rigetto della pretesa anche se la controparte non ha contestato nel dettaglio l'ammontare.
  • Le valutazioni di merito sulla interpretazione contrattuale compiute dal giudice di appello risultano difficilmente sindacabili in cassazione, salvo violazione dei criteri ermeneutici legali o manifesta illogicità della motivazione.
  • Errori formali nella notificazione o nell'indicazione di dati (es. numero della sentenza) possono essere sanati o ritenuti non pregiudizievoli se non imputabili al destinatario e se il processo nel complesso non risulta compromesso.
  • Quando la Corte d'appello fonda la decisione su una o più autonome ratio decidendi, la conferma di una sola di esse rende irrilevanti eventuali ulteriori vizi che, anche se fondati, non avrebbero inciso sull'esito della controversia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.