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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26032/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il procedimento riguarda la correzione d'ufficio di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione resa in una controversia tributaria. La lite originaria nasceva dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2004, con cui era stato disconosciuto un credito Iva: il credito era stato compensato nella dichiarazione per il 2004 ed era stato in precedenza chiesto a rimborso per il 2003. La Commissione tributaria provinciale di Enna aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo l'importo delle sanzioni. Nella successiva ordinanza di legittimità era stato accolto il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia, dichiarato assorbito il primo, cassata la sentenza e deciso nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Tuttavia, la motivazione della stessa ordinanza dava atto del parziale accoglimento in primo grado limitatamente alle sanzioni, circostanza non riprodotta in modo espresso nel dispositivo. Si è quindi proceduto alla correzione d'ufficio ex art. 391-bis c.p.c. per integrare il dispositivo e la motivazione, specificando che il rigetto del ricorso originario non riguardava la domanda sulle sanzioni, già ridotte dal giudice di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente un errore materiale manifesto e riconoscibile nella precedente ordinanza n. 8291/2022, consistente nell'omessa esplicitazione, nel dispositivo, dell'eccezione relativa alle sanzioni già parzialmente ridotte in primo grado e ricadenti nel giudicato interno. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza, da effettuarsi sia nella motivazione sia nel dispositivo, aggiungendo che il rigetto del ricorso originario del contribuente opera "ad eccezione della domanda relativa alle sanzioni, dovendo le stesse essere ridotte nella misura stabilita dalla Commissione tributaria provinciale di Enna". Il procedimento di correzione si è concluso con ordinanza di accoglimento della richiesta correttiva, senza attività difensiva delle parti in camera di consiglio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    comma primo, secondo periodo; commi secondo e terzo

    consente la correzione d'ufficio degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione e prevede che sulla correzione la Corte provveda con ordinanza nel rispetto del rito camerale richiamato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come disciplina procedurale applicabile alla trattazione del procedimento di correzione dell'errore materiale.

Massime di principio

  • Costituisce errore materiale correggibile d'ufficio la difformità, immediatamente percepibile dal testo del provvedimento, tra la volontà espressa nella motivazione e la sua esteriorizzazione nel dispositivo.
  • La correzione è ammissibile anche quando occorra inserire una statuizione conseguenziale necessaria, obbligatoria per legge o accessoria alla decisione principale, purché il contenuto da inserire sia predeterminato e non richieda valutazioni discrezionali nuove.
  • L'errore materiale si distingue dall'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione: il primo riguarda il mancato allineamento tra motivazione e dispositivo o un'omissione meramente formale; il secondo presuppone invece una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti.
  • Quando dalla motivazione risulta che su una parte della pretesa si è formato giudicato interno favorevole a una parte, il dispositivo che definisce la lite nel merito deve darne conto in modo espresso; la mancata menzione è emendabile come errore materiale.
  • Nel giudizio di correzione dell'errore materiale, la Corte può procedere d'ufficio quando la svista sia manifesto e riconoscibile senza necessità di nuove indagini sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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