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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23530/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ha corretto per errore materiale la sentenza di appello n. 1389/2020 rideterminando la durata delle pene accessorie (divieto di espatrio e ritiro della patente da anni cinque a anni tre e riduzione dell'interdizione dai pubblici uffici). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. indicati (art. 130 c.p.p., 183 disp. att. c.p.p., art. 85 d.P.R. 309/1990), sostenendo che l'uso della correzione materiale sarebbe stato improprio perché avrebbe inciso su profili che spettano al giudice della cognizione e che, invece, la modifica avrebbe dovuto seguire la procedura dell'incidente di esecuzione (art. 127 c.p.p.), garantendo la possibilità di interloquire alla difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che, senza la correzione disposta, le pene accessorie risultavano in contrasto con la rideterminazione della pena principale e dunque la Corte territoriale ha legittimamente utilizzato la correzione ex art. 130 c.p.p. per riportare la quantificazione delle pene accessorie alla legalità. La Suprema Corte ha osservato inoltre che la difesa non aveva impugnato la sentenza di appello nel suo complesso e che, pertanto, non era consentito alla Corte di Cassazione sindacare la questione. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Citato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero; nel provvedimento il PM ha concluso ai sensi di tale norma, essendo abilitato a formulare conclusioni in sede di cassazione.

  • art. 130 c.p.p.

    Interpretato come norma che autorizza la correzione di errori materiali della sentenza; la Corte territoriale l'ha usata per rettificare la durata delle pene accessorie in modo da ripristinare la legalità alla luce della rideterminazione della pena principale.

  • art. 183 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come presunto vizio procedurale; dal testo emerge che la Corte non ha ritenuto la richiamata disposizione ostativa alla correzione operata, valutando prevalente la necessità di eliminare l'illegalità derivante dalla mancata armonizzazione delle pene accessorie con la pena principale rideterminata.

  • art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che prevede determinate pene accessorie (es. divieto di espatrio, ritiro della patente) nei delitti di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la quantificazione di tali pene dovesse essere adeguata alla pena principale rideterminata e che la correzione ex art. 130 c.p.p. sia stata finalizzata a rendere la statuizione conforme alla legge.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come procedura corretta per interventi in fase esecutiva (incidente di esecuzione); la Corte ha ritenuto tuttavia che, nella fattispecie, l'intervento costituisse una correzione materiale finalizzata a riportare a legalità le statuizioni, quindi lecita ex art. 130 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per disporre l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale principio secondo cui, nella dichiarazione di inammissibilità, deve valutarsi se la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa, pur applicando le conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • La correzione materiale ex art. 130 c.p.p. può essere utilizzata per rettificare errori che incidono sulla quantificazione delle pene accessorie se tale rettifica è necessaria per rendere la decisione conforme alla legge dopo una rideterminazione della pena principale.
  • Chi intende contestare sia la correzione che la sentenza cui essa si riferisce deve impugnare entrambe le pronunce; limitarsi a impugnare solo l'ordinanza di correzione può determinare carenza di interesse e inammissibilità del ricorso.
  • Se la modifica riguarda l'esecuzione o l'esecuzione della pena, la difesa può invocare l'incidente di esecuzione (art. 127 c.p.p.), ma non sempre la sua mancata utilizzazione rende illegittima la correzione materiale quando l'intervento sia volto a ripristinare la legalità della statuizione.
  • La Corte di legittimità presta attenzione alla possibilità che la mancata correzione determini un pregiudizio illegale per l'imputato; di conseguenza, anche d'ufficio o su iniziativa della corte di merito possono essere introdotte correzioni atte a eliminare l'illegalità manifesta.
  • La proposizione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare l'addebito delle spese e di somme a titolo di ammenda; è dunque prudente impugnare in modo completo e coordinato (ordinanza e sentenza) quando si contestano effetti sostanziali della decisione.

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