Sentenza n. 194/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.194 del 29 maggio 2023 del Tribunale di Lanciano, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore di €2.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lanciano, passata in giudicato, che lo aveva condannato ad attribuirle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, per l'importo di €2.000,00 oltre interessi o rivalutazione. Era stata richiesta, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere provveduto nel gennaio 2026 e la ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere e la refusione delle spese per soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo derivante dal giudicato durante il giudizio e la somma dovuta è stata pagata. Non è stata quindi adottata alcuna misura di esecuzione coattiva né è stato nominato un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'inadempimento aveva reso necessario il ricorso per ottemperanza; sono state liquidate in €800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base normativa del ricorso per l'ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione di un giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione sopravvenuto alla proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l'inadempimento originario ha reso necessaria la proposizione del giudizio di ottemperanza.
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