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Circolare

Circolare numero 27 del 12-02-2013

1. Aliquote contributive e di computo 2. Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento 3. Massimale annuo di reddito 4. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 5. Minimale per l’accredito contributivo

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina per il 2013 le aliquote contributive della Gestione separata, distinguendo tra soggetti privi di altra tutela previdenziale e soggetti già assicurati o pensionati. Indica inoltre la ripartizione dell’onere contributivo, le modalità e scadenze di versamento, il massimale di reddito e il minimale utile per l’accredito dei contributi. Viene chiarito anche il trattamento dei compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2013, che per il principio di cassa allargato restano soggetti alle aliquote 2012 se riferiti a prestazioni del 2012.

Aliquote contributive, versamento e accredito per la Gestione separata INPS anno 2013

Aliquote contributive e regole operative per la Gestione separata 2013

La circolare riepiloga le aliquote contributive applicabili alla Gestione separata per l’anno 2013, distinguendo tra soggetti privi di altra copertura previdenziale e soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme obbligatorie. Definisce inoltre la ripartizione dell’onere contributivo, le modalità di versamento, i limiti di reddito rilevanti per il calcolo e l’accredito, nonché il trattamento dei compensi erogati a cavallo tra 2012 e 2013.

Aliquote contributive e aliquota aggiuntiva

In attuazione delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’art. 46-bis, comma 1, lettera g), della legge 7 agosto 2012, n. 134, per il 2013:

  • per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 20%;
  • per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l’aliquota resta al 27%.

Resta confermata anche l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, già prevista dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 per finanziare le tutele relative a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale. Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota complessiva è quindi pari al 27,72%.

Ripartizione dell’onere e versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente resta fissata in:

  • un terzo a carico del collaboratore;
  • due terzi a carico del committente.

Nel caso di associazione in partecipazione, la ripartizione tra associante e associato è invece pari a:

  • 55% a carico dell’associante;
  • 45% a carico dell’associato.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo, cioè committente o associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, tramite modello F24. Per i titolari di partita IVA è richiesto l’F24 telematico.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l’onere è interamente a loro carico e il pagamento deve avvenire con modello F24 telematico alle scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi, cioè saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

Massimale di reddito per il 2013

Le aliquote del 27,72% e del 20,00% trovano applicazione fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per l’anno 2013 tale massimale è pari a euro 99.034,00.

Compensi pagati entro il 12 gennaio 2013

Per i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013, relativi a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2012, continua ad applicarsi il principio di cassa allargato richiamato dall’articolo 51 del T.U.I.R. e dalla circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002. Ne consegue che tali compensi devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2012.

Minimale per l’accredito contributivo

Ai fini dell’accredito dei contributi, il minimale di reddito per il 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a euro 15.357,00.

In base a tale minimale:

  • con aliquota del 20%, l’accredito dell’intero anno corrisponde a un contributo annuo di euro 3.071,40;
  • con aliquota del 27,72%, l’accredito dell’intero anno corrisponde a un contributo annuo di euro 4.256,96, di cui euro 4.146,39 ai fini pensionistici.

Se a fine anno il minimale non è raggiunto, i mesi accreditati vengono ridotti in proporzione al contributo effettivamente versato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995.

Punti principali

Aliquote contributive e di computo per il 2013

Per l’anno 2013, per i soggetti iscritti alla Gestione separata già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 20%. Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l’aliquota resta al 27%, a cui si aggiunge l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% destinata al finanziamento delle tutele per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale. L’aliquota complessiva per tali soggetti è quindi pari al 27,72%.

Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

L’onere contributivo tra collaboratore e committente resta ripartito nella misura di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. Nel caso di associazione in partecipazione, la ripartizione tra associante e associato è invece pari rispettivamente al 55% e al 45% del totale. Il versamento deve essere effettuato dal titolare del rapporto contributivo, cioè committente o associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, tramite modello F24; per i titolari di partita IVA il modello F24 deve essere trasmesso telematicamente. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l’intero onere è a loro carico e il pagamento avviene con F24 telematico alle scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi, cioè saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

Massimale annuo di reddito

Le aliquote del 27,72% e del 20,00% si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2013 tale massimale è pari a euro 99.034,00.

Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2013

Per i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2013 ai collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, assimilati ai redditi di lavoro dipendente, continua ad applicarsi il principio di cassa allargato previsto dall’articolo 51 del T.U.I.R. Le somme erogate entro tale data e riferite a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 devono quindi essere assoggettate alle aliquote contributive vigenti nel 2012.

Minimale per l’accredito contributivo

Ai fini dell’accredito dei contributi, il minimale di reddito per il 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a euro 15.357,00. Con l’aliquota del 20% l’accredito dell’intero anno corrisponde a un contributo annuo di euro 3.071,40; con l’aliquota del 27,72% il contributo annuo necessario è pari a euro 4.256,96, di cui euro 4.146,39 ai fini pensionistici. Se a fine anno il minimale non è raggiunto, i mesi accreditati si riducono proporzionalmente al contributo effettivamente versato.

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