Circolare numero 26 del 12-02-2013
Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive ai lavoratori agricoli impiegati da aziende che hanno subito eventi calamitosi e che rientrano in aree delimitate dalle Regioni. Vengono richiamati i requisiti per accedere al beneficio, le modalità di presentazione telematica o cartacea delle dichiarazioni di calamità, nonché gli adempimenti delle sedi per la validazione delle domande. Sono inoltre fissati i termini del procedimento, con scadenza al 20 febbraio 2013 per l’invio delle istanze e al 26 febbraio 2013 per la validazione, in vista della pubblicazione telematica degli elenchi nominativi 2012 entro il 31 marzo 2013.
Beneficio previdenziale per aziende agricole in aree calamitate e istruzioni per gli elenchi 2012
Beneficio previdenziale per aziende agricole in aree calamitate e adempimenti per gli elenchi 2012
La circolare disciplina le modalità di riconoscimento del beneficio previdenziale e assistenziale connesso agli eventi calamitosi per i lavoratori agricoli, nonché le procedure per la compilazione e validazione delle dichiarazioni di calamità e degli elenchi nominativi valevoli per l’anno 2012. Il documento richiama la normativa di riferimento e fissa termini stringenti per aziende e sedi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si inserisce nel solco delle precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, già dedicate alle novità dell’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007 e agli adempimenti per gli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Viene inoltre richiamato l’art. 38, commi 6 e 7, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, che ha innovato il sistema di notifica degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli, prevedendo la pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010. Per gli elenchi relativi al 2012, la pubblicazione deve quindi avvenire entro il 31 marzo 2013.
Requisiti per il riconoscimento del beneficio
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate, tali da consentire il raggiungimento delle giornate svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione. Per l’anno 2012, il lavoratore deve risultare occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Il beneficio si estende anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.
Per poter accedere al beneficio, le aziende devono:
- aver beneficiato degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004;
- ricadere in un’area dichiarata calamitata;
- operare in un’area delimitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006;
- riferirsi ad avversità atmosferiche comprese nel Piano assicurativo agricolo.
Adempimenti a carico delle aziende
Le aziende interessate devono dichiarare lo stato calamitoso tramite trasmissione telematica della dichiarazione di calamità, direttamente oppure per il tramite di intermediari autorizzati. L’accesso avviene nella sezione "Servizi Online" con la voce "dichiarazione di calamità aziende agricole", secondo le consuete modalità di invio telematico del Dmag-Unico.
Le dichiarazioni devono essere coerenti con le aree delimitate dai decreti o dalle delibere regionali adottati ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea utilizzando il fac-simile allegato alla circolare.
Termini procedurali
La circolare stabilisce che la trasmissione telematica o cartacea delle istanze deve avvenire entro il 20 febbraio 2013. Tale termine è funzionale a consentire alle sedi competenti di completare la validazione delle domande entro il 26 febbraio 2013. Queste scadenze sono strumentali alla successiva formazione e pubblicazione degli elenchi nominativi annuali relativi al 2012.
Adempimenti delle sedi e modalità di validazione
Le sedi operano mediante la procedura DDC (Dichiarazioni di Calamità), disponibile in INTRANET nel percorso Servizi per l’Agricoltura - SUBORDINATI. Dalla funzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", e in particolare dal campo "Info", l’operatore abilitato verifica i dati trasmessi dall’azienda e controlla il decreto o la delibera di Giunta regionale di calamità già inserito in procedura dalle Direzioni Regionali.
La validazione delle domande deve avvenire esclusivamente sulla base dei decreti o delle delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore può prendere in carico l’istanza e approvarla o respingerla tramite il pulsante "Salva e continua"; in caso di rigetto, è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto".
Le istanze sono consultabili tramite la funzione "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è possibile stampare il PDF dell’esito dell’operazione. Le istanze cartacee relative ai concedenti dei terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Tutte le operazioni descritte devono essere completate entro il 26 febbraio 2013.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama le precedenti circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, che avevano già illustrato le novità dell’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007 e gli adempimenti connessi agli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Viene inoltre ricordato che l’art. 38, commi 6 e 7, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha modificato le modalità di notifica degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli, prevedendone la pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010.
Requisiti per il beneficio
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate, fino al raggiungimento delle giornate svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione. Per l’anno 2012, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Le aziende devono inoltre aver beneficiato degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e ricadere in un’area dichiarata calamitata e delimitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, con avversità ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente oppure tramite intermediari autorizzati. L’applicazione è disponibile nei Servizi Online con la dicitura "dichiarazione di calamità aziende agricole" ed è accessibile con le consuete modalità previste per l’invio telematico del Dmag-Unico. Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate dai decreti o dalle delibere regionali adottati ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato alla circolare.
Termini per la presentazione e la validazione
La trasmissione telematica o cartacea delle istanze deve avvenire entro il 20 febbraio 2013, così da consentire alle sedi la validazione delle domande entro il 26 febbraio 2013. La circolare collega tali termini alla necessità di completare il procedimento in tempo utile per la formazione e pubblicazione degli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2012, da pubblicarsi entro il 31 marzo 2013.
Adempimenti delle sedi e procedura di controllo
Le sedi operano tramite la procedura DDC (Dichiarazioni di Calamità) disponibile in INTRANET, nel percorso Servizi per l’Agricoltura - SUBORDINATI. L’operatore, accedendo a "Valutazione Dichiarazioni di Calamità" e al campo "Info", verifica i dati trasmessi dall’azienda e controlla il decreto o la delibera regionale di calamità già inseriti in procedura dalle Direzioni Regionali. La validazione deve basarsi esclusivamente sui decreti o delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore può approvare o respingere l’istanza con il pulsante "Salva e continua"; in caso di reiezione è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili tramite la funzione "Consultazione dichiarazione di calamità", da cui è possibile stampare il PDF dell’esito. Le domande cartacee relative a piccoli coloni e compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Tutte le operazioni devono essere concluse entro il 26 febbraio 2013.
Testo integrale
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