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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3117

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione

Normativa europea32024R3117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e uniforma l’intero quadro delle segnalazioni prudenziali degli enti previsto dal CRR, adeguandolo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1623, in particolare su fondi propri, rischio di credito, rischio operativo, rischio di mercato e output floor. Abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, mantenendo però alcune sue disposizioni per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025. Definisce modelli, frequenze, date di riferimento e termini di invio, nonché soglie di attivazione per varie informazioni di dettaglio. Introduce anche regole tecniche per i formati di scambio dati e per le soluzioni informatiche dell’ABE.

Norme tecniche uniformi per le segnalazioni prudenziali degli enti a fini di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, con sostituzione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti agli obblighi di segnalazione previsti dagli articoli 415 e 430 del regolamento (UE) n. 575/2013, sia su base individuale sia su base consolidata, nonché, per specifiche sezioni, alle imprese di investimento soggette agli articoli 95 e 96 del medesimo regolamento e ai gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento. Riguarda inoltre gli enti soggetti alla segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente agli IFRS o ai GAAP nazionali, i soggetti tenuti a segnalare perdite su prestiti garantiti da beni immobili, grandi esposizioni, coefficiente di leva finanziaria, liquidità, finanziamento stabile, gravami sulle attività, G-SII e rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario. Prevede soglie, criteri di inclusione/esclusione e talune esclusioni o limitazioni specifiche per enti piccoli e non complessi, grandi enti, enti quotati, enti autonomi e talune imprese di investimento; si applica dal 28 giugno 2025, con disposizioni transitorie e deroghe temporali specifiche.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 sulle segnalazioni prudenziali degli enti

Il regolamento riforma in modo organico il quadro delle segnalazioni di vigilanza previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1623 per l’attuazione finale di Basilea III. La Commissione sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, ritenuto non più adeguato per la mole di aggiornamenti richiesti, e uniforma in un unico testo i modelli, le frequenze, le date di riferimento e i termini di invio delle informazioni prudenziali.

Il nuovo assetto si propone di rendere le segnalazioni più coerenti con i requisiti sostanziali del CRR, in particolare per fondi propri, rischio di credito, rischio operativo, rischio di mercato, output floor, liquidità e leva finanziaria. Le motivazioni richiamano anche l’esigenza di dare tempo agli enti per adeguare i sistemi interni e all’ABE per predisporre soluzioni informatiche uniformi.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli enti soggetti agli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 415 e 430 del CRR, sia su base individuale sia consolidata. Si estende altresì, per specifiche sezioni, alle imprese di investimento soggette agli articoli 95 e 96 del CRR e ai gruppi composti unicamente da imprese di investimento che applicano il regime transitorio del regolamento (UE) 2019/2033.

L’ambito materiale comprende:

  • segnalazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri;
  • informazioni finanziarie IFRS e GAAP;
  • perdite su prestiti garantiti da beni immobili;
  • grandi esposizioni;
  • coefficiente di leva finanziaria;
  • copertura della liquidità e finanziamento stabile;
  • ulteriori metriche di controllo della liquidità;
  • gravami sulle attività;
  • segnalazioni G-SII;
  • rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario.

Sono previste soglie di rilevanza e criteri differenziati per enti piccoli e non complessi, grandi enti, enti quotati, enti autonomi e talune imprese di investimento.

Date di riferimento e termini di invio

Gli articoli 2 e 3 fissano un calendario generale di segnalazione.

Le date di riferimento sono:

  • mensili: ultimo giorno di ciascun mese;
  • trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre;
  • semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
  • annuali: 31 dicembre.

Il termine ordinario di invio è:

  • mensile: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento;
  • trimestrale: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;
  • semestrale: 11 agosto e 11 febbraio;
  • annuale: 11 febbraio.

Se il termine cade in un giorno festivo nazionale o in un sabato/domenica, la trasmissione avviene il giorno lavorativo successivo. Per le informazioni finanziarie è consentito il riferimento cumulato dall’inizio dell’esercizio contabile alla data di riferimento; se la normativa nazionale lo consente, le date possono essere adattate alla fine dell’esercizio contabile non coincidente con l’anno civile.

Soglie di attivazione e cessazione degli obblighi

L’articolo 4 disciplina l’avvio e la cessazione delle segnalazioni in funzione della categoria dell’ente e di soglie quantitative o qualitative.

In particolare:

  • gli enti piccoli e non complessi iniziano a segnalare dalla prima data di riferimento successiva al soddisfacimento dei criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del CRR e cessano alla prima data successiva alla perdita di tali criteri;
  • i grandi enti seguono un meccanismo analogo rispetto ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del CRR;
  • per alcune informazioni soggette a soglia, la segnalazione decorre dopo il superamento delle soglie per due date consecutive e può cessare dopo tre date consecutive sotto soglia.

Sono previste deroghe per:

  • enti autorizzati da meno di sei mesi;
  • imprese di investimento soggette al CRR per effetto di superamento soglia o decisione dell’autorità competente;
  • enti risultanti da fusioni o scissioni.

Fondi propri, requisiti patrimoniali e output floor

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 costituiscono il nucleo centrale del regolamento. Le segnalazioni su fondi propri e requisiti patrimoniali sono ripensate per riflettere le modifiche del CRR, con particolare riguardo a:

  • output floor e disposizioni transitorie di cui all’articolo 465 del CRR;
  • rischio di credito e rischio di controparte;
  • aggiustamenti della valutazione del credito (CVA);
  • rischio di mercato;
  • rischio operativo;
  • copertura delle perdite delle esposizioni deteriorate;
  • cripto-attività.

Su base individuale, la frequenza ordinaria è trimestrale; alcune informazioni sono semestrali o subordinate a soglie specifiche. L’articolo 5, paragrafo 4, mantiene fino al 31 dicembre 2025 il vecchio rinvio al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

Il regolamento prevede inoltre:

  • la segnalazione di esposizioni per paese quando le esposizioni non nazionali superano il 10 % del totale;
  • obblighi specifici per gli enti che applicano il metodo di base ai fini della valutazione prudente;
  • segnalazioni semestrali per la solvibilità di gruppo e per specifiche informazioni sugli inclusi nel consolidamento.

Informazioni finanziarie IFRS e GAAP

Gli articoli 11 e 12 regolano le segnalazioni finanziarie consolidate, distinguendo tra enti soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002 e enti per i quali l’autorità competente ha esteso gli obblighi a livello consolidato.

La struttura è modulare:

  • modelli F 01.01–F 19.00: trimestrali;
  • modelli F 30.01–F 31.02: semestrali;
  • modelli F 40.01–F 46.00: annuali.

Ulteriori modelli trimestrali si applicano solo al ricorrere di specifiche soglie, ad esempio su leasing operativo, commissioni nette o portafogli di crediti rilevanti. Il modello F 47.00 è annuale, ma solo se ricorrono le condizioni previste per i modelli F 23.01–F 26.00.

Esposizioni sovrane, cartolarizzazioni e rischio operativo

L’articolo 6 impone un regime semestrale per:

  • esposizioni verso cartolarizzazioni, salvo eccezioni per gruppi nel medesimo Stato membro;
  • esposizioni verso emittenti sovrani, con obblighi di dettaglio che dipendono da una soglia dell’1 % sul valore contabile aggregato delle attività finanziarie del settore "amministrazioni pubbliche".

Per il rischio operativo, il regolamento distingue tra:

  • enti che continuano a segnalare i modelli C 17.01 e C 17.02 in ragione del metodo applicato nel dicembre 2024;
  • enti diversi dai grandi enti, per i quali è prevista una segnalazione limitata ad alcune righe e colonne del modello C 17.01, con facoltà di inviare l’intera serie completa.

Leva finanziaria, grandi esposizioni e liquidità

La leva finanziaria è disciplinata dall’articolo 15, con obblighi trimestrali per tutti gli enti e modelli annuali o semestrali per alcune informazioni specifiche, in funzione della categoria dell’ente e della quotazione. Sono previste soglie ulteriori legate:

  • alla quota di derivati rispetto all’esposizione complessiva;
  • al valore nozionale totale dei derivati superiore a 10.000 milioni di EUR;
  • al volume dei derivati su crediti superiore a 300 o 500 milioni di EUR.

Le grandi esposizioni sono segnalate trimestralmente ai sensi dell’articolo 14. Per la liquidità, il regolamento prevede:

  • copertura della liquidità (LCR): segnalazione mensile;
  • finanziamento stabile (NSFR): segnalazione trimestrale;
  • ulteriori metriche di controllo della liquidità: frequenze differenziate per grandi enti, piccoli e non complessi, e altri enti.

Gravami sulle attività, G-SII e rischio di tasso di interesse

L’articolo 19 disciplina i gravami sulle attività con frequenze trimestrali, annuali e semestrali, e prevede la presentazione di diverse parti del modello solo per grandi enti o per enti che superino il 15 % di livello di gravami sulle attività. La parte D è riservata agli enti che emettono determinate obbligazioni OICVM.

L’articolo 20 introduce segnalazioni integrative per l’individuazione dei G-SII e per l’assegnazione dei coefficienti della riserva G-SII. L’obbligo scatta per gruppi e per enti autonomi con esposizione totale pari o superiore a 125 miliardi di EUR e, per i gruppi, con presenza in uno Stato membro partecipante del meccanismo di risoluzione unico. Le date di invio sono specificamente fissate al 1° luglio, 1° ottobre, 2 gennaio e 1° aprile.

L’articolo 21 riguarda il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario, con un sistema di modelli differenziato per tutti gli enti, grandi enti, enti piccoli e non complessi e altri enti, con frequenze trimestrali e annuali.

Soluzioni informatiche, formati e qualità del dato

L’ABE deve assicurare che le soluzioni informatiche, i modelli e le istruzioni siano conformi agli schemi uniformi e contengano tutti i punti dati dell’allegato I. Tali strumenti devono essere pubblicati sul sito dell’ABE, aggiornati costantemente e disponibili in tutte le lingue ufficiali.

Gli enti devono:

  • usare i formati e le modalità richiesti dalle autorità competenti;
  • non includere dati non richiesti o non applicabili;
  • esprimere i valori monetari con precisione almeno pari alle diecimila unità;
  • esprimere le percentuali con precisione minima di quattro decimali;
  • esprimere gli interi senza decimali;
  • identificare enti e imprese di assicurazione esclusivamente tramite LEI;
  • identificare gli altri soggetti giuridici e le controparti, se possibile, tramite LEI.

Ogni segnalazione deve essere corredata da data e periodo di riferimento, valuta, principio contabile, LEI dell’ente segnalante e ambito del consolidamento.

Regime transitorio, abrogazione e applicazione

L’articolo 24 contiene una prima importante misura transitoria: per le segnalazioni trimestrali riferite al 31 marzo 2025 relative agli articoli 5, da 7 a 10 e 15, il termine ultimo di invio è il 30 giugno 2025. Per la composizione del portafoglio di negoziazione, la prima data di riferimento coincide con l’ultimo giorno lavorativo del trimestre in cui diventano applicabili i nuovi metodi di mercato del CRR.

L’articolo 25 stabilisce che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2025, salvo alcune disposizioni che restano in vigore fino al 31 dicembre 2025; l’abrogazione completa interviene a tale ultima data. I riferimenti al testo abrogato devono intendersi fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza.

L’articolo 26 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 28 giugno 2025, con diretta efficacia in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e perimetro delle segnalazioni

L’articolo 1 stabilisce schemi di segnalazione uniformi, frequenza e date di riferimento per le segnalazioni degli enti alle autorità competenti ai sensi degli articoli 415 e 430 del regolamento (UE) n. 575/2013, incluse le segnalazioni sui fondi propri, requisiti patrimoniali, liquidità, leva finanziaria, finanziamento stabile, grandi esposizioni, gravami sulle attività, G-SII e rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario.

Date di riferimento e termini di invio

Gli articoli 2 e 3 disciplinano le date di riferimento mensili, trimestrali, semestrali e annuali e i termini di trasmissione: in via generale il 15° giorno successivo per il mensile, il 12 maggio/11 agosto/11 novembre/11 febbraio per il trimestrale, l’11 agosto e l’11 febbraio per il semestrale, l’11 febbraio per l’annuale. Sono previste regole di adattamento alla fine dell’esercizio contabile e slittamento al giorno lavorativo successivo se il termine cade in festivo o nel weekend.

Soglie di segnalazione e criteri di inclusione/esclusione

L’articolo 4 introduce criteri per l’avvio e la cessazione delle segnalazioni per enti piccoli e non complessi, grandi enti e altre informazioni soggette a soglia. Sono previste regole speciali per enti di nuova autorizzazione, imprese di investimento soggette al CRR per superamento soglia o decisione dell’autorità competente, nonché per enti derivanti da fusioni o scissioni.

Segnalazioni su fondi propri e requisiti patrimoniali

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 disciplinano le segnalazioni relative a fondi propri e requisiti di fondi propri su base individuale e consolidata, con frequenza trimestrale o semestrale a seconda dei modelli. Sono previsti modelli specifici per l’output floor, rischio di credito SA e IRB, cartolarizzazioni, esposizioni sovrane, rischio operativo, informazioni di solvibilità di gruppo e obblighi integrativi connessi agli articoli 438, 439 e 452 del CRR.

Regime speciale per imprese di investimento e gruppi di imprese di investimento

Gli articoli 9 e 10 prevedono obblighi differenziati per le imprese di investimento soggette agli articoli 95 e 96 del CRR e per i gruppi composti unicamente da imprese di investimento che applicano le disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2019/2033, distinguendo tra segnalazioni individuali e consolidate e tra frequenze trimestrali e semestrali.

Informazioni finanziarie IFRS e GAAP

Gli articoli 11 e 12 stabiliscono la segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata rispettivamente per enti soggetti agli IFRS e per enti a cui l’autorità competente abbia esteso gli obblighi ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 4, del CRR. La frequenza varia per blocchi di modelli: trimestrale, semestrale, annuale, con ulteriori condizioni di applicazione per alcune tabelle in base a soglie su leasing operativo, commissioni nette e crediti deteriorati.

Perdite da prestiti garantiti da beni immobili

L’articolo 13 impone la segnalazione annuale, su base individuale e consolidata, dei dati aggregati di cui all’articolo 430 bis, paragrafo 1, del CRR; se l’ente ha una succursale in un altro Stato membro, la succursale presenta i dati all’autorità competente dello Stato membro ospitante.

Grandi esposizioni e leva finanziaria

Gli articoli 14 e 15 disciplinano, rispettivamente, la segnalazione trimestrale delle grandi esposizioni e la segnalazione del coefficiente di leva finanziaria su base individuale e consolidata. Per la leva sono previste soglie e modelli aggiuntivi legati alla dimensione, alla quotazione e all’incidenza dei derivati, nonché una regola specifica per posizioni nozionali superiori a 10.000 milioni di EUR e per i derivati su crediti.

Liquidità, finanziamento stabile e ulteriori metriche di controllo

Gli articoli 16, 17 e 18 disciplinano la segnalazione mensile della copertura della liquidità (LCR), la segnalazione trimestrale del requisito di finanziamento stabile (NSFR) e la segnalazione, con frequenze differenziate, delle ulteriori metriche di controllo della liquidità.

Gravami sulle attività e G-SII

L’articolo 19 stabilisce la frequenza delle segnalazioni sui gravami sulle attività e i criteri per l’inclusione di specifiche parti del modulo. L’articolo 20 disciplina le segnalazioni integrative per l’individuazione dei G-SII e l’assegnazione dei coefficienti della riserva, per gruppi e per enti autonomi, con soglia di esposizione totale pari o superiore a 125 miliardi di EUR e scadenze particolari (1 luglio, 1 ottobre, 2 gennaio, 1 aprile).

Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario

L’articolo 21 prevede segnalazioni trimestrali e annuali differenziate per tutti gli enti, grandi enti, enti piccoli e non complessi e altri enti, in relazione ai modelli sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

Soluzioni informatiche, formati e dati di accompagnamento

Gli articoli 22 e 23 impongono all’ABE di mettere a disposizione soluzioni informatiche, modelli e istruzioni coerenti con gli schemi uniformi e di mantenerli aggiornati e disponibili in tutte le lingue ufficiali. Gli enti devono usare i formati richiesti, i LEI per l’identificazione, escludere dati non richiesti, rispettare precisioni minime per valori monetari, percentuali e interi, e corredare le segnalazioni di data/periodo di riferimento, valuta, principio contabile, LEI dell’ente e ambito di consolidamento.

Disposizioni transitorie

L’articolo 24 differisce al 30 giugno 2025 il termine ultimo per l’invio, con riferimento al 31 marzo 2025, delle segnalazioni trimestrali di cui agli articoli 5, da 7 a 10 e 15. Prevede inoltre che la prima data di riferimento per le informazioni sulla composizione del portafoglio di negoziazione e sulle riclassificazioni coincida con l’ultimo giorno lavorativo del trimestre in cui divengono applicabili i nuovi metodi di calcolo del rischio di mercato del CRR.

Abrogazione del regolamento (UE) 2021/451 e regime transitorio

L’articolo 25 dispone che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2025, salvo alcune disposizioni specifiche che continuano fino al 31 dicembre 2025; l’abrogazione piena è fissata al 31 dicembre 2025. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 26 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 28 giugno 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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