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Sentenza

Sentenza del 19/10/2015 n. 9044 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Imposte sul Reddito - Irpef - Aliquota - Indennità di esodo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate sull'indennità di esodo. La normativa allora vigente prevedeva un'aliquota agevolata solo per le lavoratrici sopra i 50 anni e per i lavoratori sopra i 55 anni. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-207/04 del 21 luglio 2005 e successivamente con l'ordinanza nelle cause riunite C-128/07-C-131/07 del 16 gennaio 2008, aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la discriminazione fondata sul sesso e imposto l'applicazione ai soggetti sfavoriti del regime più favorevole. Il contribuente sosteneva che il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso decorresse dalla pronuncia del 2008, rendendo tempestiva l'istanza presentata il 9 marzo 2010. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il termine decorresse dalla data della ritenuta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973, e che l'istanza fosse quindi tardiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso, ritenendo che il diritto al rimborso fosse divenuto certo solo con la pronuncia della Corte di giustizia del 2008. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e confermato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. Ha stabilito che il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata o dalla data del versamento, non dalla successiva decisione della Corte di giustizia. L'efficacia retroattiva della pronuncia europea non può riaprire rapporti tributari ormai esauriti per intervenuta decadenza. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Le istanze di rimborso di somme assoggettate a ritenuta alla fonte devono essere presentate "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata".

    Il termine di decadenza quadriennale per chiedere il rimborso decorre dalla data della ritenuta o del versamento, anche quando l'imposta sia stata applicata sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    La disposizione opera come termine residuale e di chiusura per le domande di rimborso quando non sia previsto uno specifico termine, ma nel caso concreto prevale il termine speciale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973.

  • Art. 19, comma 4-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR), successivamente abrogato

    Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto.

    La norma prevedeva un trattamento fiscale più favorevole collegato a soglie di età diverse per uomini e donne; tale differenziazione è stata ritenuta discriminatoria e incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Art. 36, comma 23, D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006

    La disciplina previgente continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto, nonché a rapporti cessati in attuazione di atti o accordi anteriori.

    La disciplina transitoria ha mantenuto l'applicazione della normativa precedente per determinati rapporti di lavoro già cessati o regolati da accordi anteriori.

  • Direttiva 76/207/CEE

    La direttiva imponeva il rispetto della parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro; la disciplina italiana dell'indennità di esodo è stata ritenuta incompatibile con tale principio.

  • Art. 267 TFUE

    Le sentenze interpretative della Corte di giustizia hanno, in linea di principio, natura dichiarativa: chiariscono il significato della norma europea fin dalla sua entrata in vigore, ma tale efficacia retroattiva incontra il limite dei rapporti giuridici già esauriti per prescrizione o decadenza.

  • Sezioni Unite civili, Cass. n. 13676 del 16 giugno 2014

    Ha affermato che il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 decorre dalla data del versamento o della ritenuta anche quando l'imposta sia stata applicata in forza di una norma successivamente dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, la pronuncia non fa normalmente decorrere un nuovo termine per chiedere il rimborso: occorre rispettare il termine previsto dalla legge, calcolato dal versamento o dalla ritenuta.
  • La natura retroattiva e dichiarativa delle decisioni della Corte di giustizia non consente di riaprire rapporti tributari già definiti per intervenuta decadenza o prescrizione.
  • Per i rimborsi IRPEF soggetti a ritenuta alla fonte, l'istanza deve essere presentata entro 48 mesi dalla ritenuta, salvo specifiche disposizioni derogatorie applicabili al caso concreto.
  • L'affidamento del contribuente nella legittimità della normativa nazionale, anche se incolpevole, non è generalmente sufficiente a neutralizzare i termini decadenziali stabiliti dalla legge.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare subito la data del versamento o della ritenuta e presentare l'istanza entro il termine legislativo, senza attendere eventuali pronunce giudiziali o chiarimenti amministrativi successivi.

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